Pegno irregolare su saldo conto corrente solo con facoltà di disposizione (Cass. civ. Sez. I n. 28027 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pegno costituito su un bene fungibile, come il denaro, si configura come pegno irregolare soltanto quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della somma oggetto della garanzia, con obbligo di restituire il tantundem. In difetto di tale pattuizione, l’oggetto fungibile non è sufficiente ad attribuire natura irregolare al pegno, che resta disciplinato come pegno regolare. Ne deriva che la banca garantita non acquisisce la disponibilità della somma, con la conseguenza che il pagamento eseguito non sfugge all’azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. La qualificazione va compiuta in fatto, verificando l’espresso conferimento della facoltà di disposizione in sede di costituzione della garanzia.
Il Fatto
Una società, dichiarata insolvente dal Tribunale di Roma ex art. 8 d. lgs. n. 270/1999, ha convenuto in giudizio la banca per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 44 l. fall. del pagamento di una somma annotata su conto corrente. La banca ha sostenuto che l’operazione non costituiva pagamento, ma realizzazione di un pegno irregolare a garanzia di obbligazioni restitutorie da anticipazioni all’importazione, costituito con successiva integrazione in aumento.
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda, qualificando il pegno come regolare, poiché il creditore non aveva acquisito il potere di disporre dei beni pignorati. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello della banca, escludendo che la sola natura fungibile dell’oggetto valesse a conferire la qualità di pegno irregolare e giudicando inammissibile la deduzione sull’applicabilità della disciplina delle garanzie finanziarie. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza per aver ritenuto regolare il pegno su saldo di conto corrente, sostenendo che la fungibilità dell’oggetto, costituito da denaro contante, implicherebbe di per sé la natura irregolare del pegno, con acquisizione della disponibilità e obbligo di restituire il tantundem.
La Corte ritiene il motivo infondato. Il pegno irregolare si configura solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della somma; quando tale facoltà difetta, come accertato in fatto dalla Corte d’Appello, si applica la disciplina del pegno regolare e la banca garantita non acquisisce la somma con obbligo di restituire il tantundem. Non basta, dunque, la mera fungibilità dell’oggetto della garanzia: è imprescindibile accertare l’espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione, della facoltà di disposizione della somma in pegno. Sul punto la Corte richiama il precedente Cass. n. 9811/2025.
Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 113 e 345, primo comma, cod. proc. civ., per avere la sentenza di appello giudicato inammissibile la difesa della banca sull’applicazione della disciplina delle garanzie finanziarie di cui al d. lgs. n. 170/2004, benché i fatti fossero già allegati e il giudice potesse individuarne una diversa qualificazione giuridica.
Il motivo è inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata si fonda anche su un ulteriore percorso argomentativo, non attinto da censura, relativo all’assenza dei presupposti soggettivi per l’applicazione di quella disciplina: è finanziaria la garanzia concordata tra parti rientranti in una delle categorie tassativamente previste dall’art. 1, lett. d), e l’appellante non ha indicato in quale di esse figuri la controparte. L’omessa impugnazione di tale autonoma ratio decidendi priva di interesse l’esame del motivo, che non potrebbe comunque condurre all’annullamento della sentenza, restando consolidata la motivazione non censurata, secondo i richiamati Cass., Sez. U., n. 20107/2024, Cass., n. 15399/2018 e Cass. n. 9752/2017.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e alla maggiorazione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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