Cessione in blocco ex art 58 TUB non prova inclusione del credito (Cass. civ. Sez. 3 n. 17292 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che agisce in giudizio nella qualità di cessionario di un credito, anche in forza di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., deve fornire la prova della propria legittimazione sostanziale quando l’inclusione del credito nell’operazione sia specificamente contestata dal debitore. La pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo della notificazione della cessione, ma non costituisce di per sé prova della cessione. Se la contestazione riguarda la sola riconducibilità del credito controverso a quelli ceduti, il cessionario deve fornire una prova certa di tale inclusione, anche presuntiva; l’indicazione generica delle caratteristiche dei rapporti ceduti non è sufficiente. L’accertamento della legittimazione del cessionario attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio ed è rilevabile d’ufficio.

Il Fatto

Una banca conveniva in giudizio il fideiussore e la moglie chiedendo dichiararsi l’inefficacia ex art. 2901 c.c. della costituzione di un fondo patrimoniale, in relazione a crediti portati da decreti ingiuntivi. Nel corso del giudizio interveniva una società cessionaria di crediti in blocco, subentrata nella posizione di altro creditore procedente. Il tribunale accoglieva la domanda revocatoria; la corte d’appello rigettava l’impugnazione dei debitori, ritenendo provata la legittimazione della società cessionaria sulla base dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e di documentazione prodotta solo con la comparsa conclusionale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel decidere il primo motivo di ricorso, richiama il principio consolidato secondo cui il soggetto che impugna o resiste nella qualità di successore a titolo particolare deve allegare e provare i presupposti della propria legittimazione processuale. Tale onere è rilevabile d’ufficio, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione.

Con specifico riferimento alla cessione in blocco, la Corte riprende l’orientamento di Cass. n. 17944/2023: la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale non costituisce prova della cessione, ma tiene luogo della notificazione ai debitori ceduti. Quando l’esistenza della cessione è contestata, il cessionario deve dimostrarla; quando invece è contestata la sola riconducibilità del credito all’operazione, la legittimazione può essere affermata solo se il credito risulti con certezza ricompreso in base alle caratteristiche indicate nell’avviso.

Nel caso di specie, la corte territoriale aveva valorizzato la circostanza che la società debitrice era stata costituita nel 1992, ossia in un periodo compatibile con le indicazioni dell’avviso di cessione. La Cassazione censura tale valutazione: la circostanza è neutra, poiché l’avviso riguardava solo “taluni crediti pecuniari” e la corte non aveva verificato la sussistenza di un riscontro preciso in ordine ai crediti di firma richiamati nell’avviso né considerato la genericità della descrizione.

La Corte rileva, infine, che il giudice d’appello aveva fatto uso di un documento prodotto tardivamente dalla cessionaria con la comparsa conclusionale, in violazione dell’art. 345 c.p.c. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza con rinvio, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso. Il giudizio di cassazione è invece dichiarato estinto nei confronti della banca originaria, a seguito di rinuncia parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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