Pena detentiva illegale per reato di competenza del giudice di pace (Cass. pen. Sez. V n. 9819 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Corte di cassazione può rilevare d’ufficio, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., l’illegalità ab origine della pena anche in presenza di un ricorso inammissibile, quando la sanzione applicata sia di specie diversa da quella prevista dalla legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. Il principio opera quando il reato rientri nella competenza del giudice di pace e sia stata irrogata la pena detentiva in luogo delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 274 del 2000. In tal caso la sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito, restando inammissibile il ricorso nel resto. Il sistema sanzionatorio del giudice di pace non contempla il beneficio della sospensione condizionale della pena né quello della non menzione della condanna.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, assolveva l’imputato dal delitto di omesso soccorso stradale perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per il residuo reato di lesioni volontarie semplici, con prognosi di un giorno, in quattro mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale. La vicenda traeva origine da un litigio conseguente a un incidente stradale, nel corso del quale l’imputato, allontanandosi dal luogo senza fornire i propri dati identificativi, urtava con l’auto la persona offesa che tentava di impedirne la fuga.

Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e la violazione dell’art. 582 cod. pen. sotto il profilo dell’elemento soggettivo. La questione giungeva così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La Corte ribadisce che la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria è censurabile solo se si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero presumibilmente state evitate con la riassunzione di determinate prove (Sez. V n. 32379 del 12.04.2018, Rv. 273577). Le discrasie tra testimonianze non costituiscono di per sé ragione per la rinnovazione, e la difesa si limitava a invocare la riassunzione delle prove già assunte contestandone gli esiti.

Quanto alla dedotta violenza privata della persona offesa, la Corte territoriale ne aveva escluso la veridicità, evidenziando che le lesioni, per consistenza e collocazione, non erano compatibili con la ricostruzione del ricorrente. La censura si muove su direttrici di fatto, non consentite in sede di legittimità, poiché esula dal sindacato della Cassazione la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata (Sez. VI n. 5465 del 04.11.2020, Rv. 280601; Sez. VI n. 47204 del 07.10.2015, Rv. 265482).

Anche il secondo motivo è inammissibile. La censura sull’elemento soggettivo è inedita, non essendo stata dedotta in appello: il ricorrente aveva contestato solo l’inattendibilità delle testimonianze, non la carenza del dolo né un atteggiamento di colpa cosciente. Il motivo è inoltre generico e si muove in una logica rivalutativa. La Corte territoriale aveva logicamente argomentato che la visibilità limitata e lo spazio angusto di manovra provano che l’imputato abbia quanto meno accettato il rischio di urtare la persona offesa pur di allontanarsi, desumendolo anche dalla parte anteriore sinistra dell’auto con cui è stata colpita la vittima.

L’inammissibilità del ricorso non preclude però il rilievo d’ufficio dell’illegalità ab origine della pena. Il reato rientra tra quelli di competenza del giudice di pace ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, con applicazione delle pene previste dall’art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 274 del 2000 (Sez. Un. n. 38809 del 31.03.2022, Rv. 283689). La pena detentiva irrogata si pone fuori dal sistema sanzionatorio del giudice di pace, trattandosi di lesioni procedibili a querela con prognosi di un giorno. La Corte precisa, quale indicazione per il giudice del rinvio, che tale sistema non contempla la sospensione condizionale né la non menzione (Sez. V n. 40503 del 19.09.2024, Rv. 287160). La sentenza è così annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, non potendo il Collegio ricalibrare la pena senza valutazioni di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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