Pena sotto la media edittale: motivazione sintetica e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 29625 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice di merito irroga una pena inferiore alla media edittale, non è tenuta una specifica e dettagliata motivazione sul trattamento sanzionatorio: è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. Il parametro valutativo può desumersi dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo, non necessariamente dalla sola parte dedicata alla quantificazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato con il richiamo alla natura, alla tipologia e alla gravità delle condotte, ritenute espressive di un’attività stabilmente e sistematicamente orientata a finalità illecite.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 12 maggio 2025, aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, comminando la pena di due anni di reclusione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi.
Con il primo ha censurato i vizi della motivazione e la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., oltre alla violazione dell’art. 133 cod. pen., in ordine alla quantificazione della pena. Con il secondo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in riferimento agli artt. 129 cod. proc. pen. e 125, comma 3. La questione giunge così davanti alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII rileva che le censure articolate si risolvono in rilievi attinenti al trattamento sanzionatorio, che risulta però sorretto da motivazione sufficiente, immune da vizi logici e rispettosa dei criteri di legge, oltre che preceduto da un adeguato esame delle deduzioni difensive.
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il giudice di primo grado era partito da una pena base di poco discostata dal minimo, pari ad anni due e mesi quattro di reclusione, giustificata dalla gravità del fatto, desunta dalla totale e ripetuta omissione di consegna della documentazione afferente all’attività societaria.
La Corte elabora il principio centrale: quando viene irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. Tale parametro può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo, e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione, come affermato da Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rv. 267949.
Il giudice del merito, si legge, esercita la discrezionalità conferitagli dalla legge attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., secondo il consolidato orientamento richiamato (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Rv. 239754-01).
Anche il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte territoriale, con motivazione priva di vizi logico-giuridici, ha rilevato l’assenza di qualsiasi elemento utile e ha attribuito rilievo alla natura, alla tipologia e alla gravità delle condotte contestate, espressive di un’attività stabilmente e sistematicamente orientata al perseguimento di finalità illecite. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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