Abusivismo edilizio, ruolo del committente e prescrizione nel reato permanente (Cass. pen. Sez. VII n. 29627 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di abusiva edificazione di cui all’art. 44, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 74 del 2000, trattandosi di reato comune, è sufficiente, ai fini della configurabilità del concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen., il contributo materiale o morale dato all’edificazione senza titolo, non essendo necessaria la qualifica di committente in senso formale. Ai fini del diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la pluralità delle opere abusive e la sottoposizione dell’area a regime di tutela paesaggistica costituiscono indici idonei a escludere la particolare tenuità del fatto. Per il reato commesso dopo il 10 gennaio 2020 trova applicazione ratione temporis la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 161-bis cod. pen., con conseguente inammissibilità della doglianza sulla maturata prescrizione.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 24 marzo 2025, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di tre imputati per il reato di abusiva edificazione realizzata in concorso, contestato con riferimento a opere eseguite su una particella in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati proponevano, tramite il difensore e con unico atto, ricorso per cassazione, articolando tre motivi: vizi della motivazione in ordine all’attribuzione delle condotte a due dei ricorrenti; erronea esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; intervenuta prescrizione del reato, da collocarsi al 17 marzo 2020.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando che le censure si limitavano a riprodurre profili già vagliati dai giudici di merito e a prospettare una valutazione alternativa delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta confusione tra le posizioni di due imputati, la Corte ha escluso che essa incida sulla comprensibilità della sentenza, qualificandola come mero errore materiale in alcuni passaggi motivazionali, agevolmente emendabile mediante lettura comparata delle pagine della decisione e del motivo di appello.
Nel respingere il primo motivo, la Corte ha ricostruito il ruolo di uno dei ricorrenti, qualificato come responsabile del reato nella triplice veste di procuratore speciale, di dipendente sostanziale della ditta esecutrice e di esecutore materiale delle opere. Trattandosi di reato comune, è sufficiente il contributo dato all’abusiva edificazione: nel caso di specie esso emerge dal fatto che il committente era rappresentato dal ricorrente per tutta la durata dei lavori, nei rapporti con la ditta esecutrice, con le subappaltatrici e con i professionisti, e che fu sempre lui a indicare al responsabile dei lavori le variazioni rispetto al progetto originario, nella piena consapevolezza della loro illegittimità.
Sul diniego della particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto che la difesa contrapponesse generiche affermazioni alla motivazione della sentenza di appello, la quale valorizza correttamente, in senso negativo, la pluralità delle opere e la sottoposizione dell’area a regime di tutela paesaggistica.
Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: poiché il fatto è stato commesso dopo il 10 gennaio 2020, trova applicazione ratione temporis il regime dell’art. 161-bis cod. pen., sicché la prescrizione ha cessato di decorrere con la sentenza di primo grado del 10 febbraio 2023. Da ultimo, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 per escludere la buona fede, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 161-bis c.p. – Cessazione del corso della prescrizione