Appello cautelare, il devolutivo limita il perimetro alla scelta della misura (Cass. pen. Sez. III n. 29623 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appello cautelare, il principio devolutivo circoscrive la cognizione del tribunale del riesame ai soli punti della decisione attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi. Ove l’appello del pubblico ministero investa esclusivamente la scelta della misura, restano estranei al sindacato la gravità indiziaria e l’esistenza delle esigenze cautelari, tanto davanti al tribunale quanto davanti alla Corte di cassazione. Il ricorso che investa tali profili è pertanto inammissibile per violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, applicabile anche al giudizio cautelare. La mera presentazione di un’istanza di rateizzazione del debito tributario, finché l’integrale pagamento non intervenga, non elide le esigenze cautelari.
Il Fatto
Il tribunale del riesame, accogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., sostituiva la misura cautelare interdittiva applicata a due indagati con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La misura riguardava un’ipotesi di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen., operante tra le province di Parma e Modena e finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000, nonché degli artt. 316-bis e 648-ter.1 cod. pen., mediante la stipulazione di contratti di somministrazione di manodopera per la lavorazione delle carni.
Avverso tale ordinanza gli indagati proponevano distinti ricorsi per cassazione, lamentando il difetto di verifica sulla natura del rapporto contrattuale, l’assenza di attualità e concretezza del pericolo e il travisamento del fatto in ordine alla qualificazione giuridica.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Il motivo comune, relativo alla rivalutazione della gravità indiziaria, è inammissibile perché censura elementi estranei al perimetro del gravame. Per effetto del principio devolutivo che caratterizza l’appello cautelare, la cognizione era limitata alla scelta della misura e dunque ai requisiti di concretezza, idoneità e attualità; gravità indiziaria ed esigenze cautelari restavano fuori dal sindacato del tribunale e della Corte.
Richiamando Sez. 5 n. 23042 del 04/04/2023, la Corte ribadisce che la cognizione del giudice dell’appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti. Nel caso di specie il tribunale era stato adito per motivi attinenti alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, cosicché la doglianza, censurando profili diversi, viola il principio tantum devolutum quantum appellatum, applicabile pacificamente anche al giudizio cautelare.
Manifestamente infondato è il motivo sui criteri di scelta della misura. Quanto all’idoneità, l’ordinanza evidenzia in termini non illogici che la misura interdittiva appare inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, posto il sistematico ricorso a prestanomi collocati ad amministrare formalmente le società di fatto dirette dagli indagati, condotta che, in difetto di regime detentivo, potrebbe proseguire. Quanto all’attualità, il provvedimento valorizza la prosecuzione dell’attività delittuosa sino a ridosso della misura.
Infine, la Corte esclude che la mera istanza di rateizzazione del debito tributario affievolisca le esigenze cautelari. L’art. 13 d.lgs. n. 74/2000 prevede che l’integrale pagamento del debito rende non punibili taluni reati e che, in caso di rateizzazione, è concesso un termine per il pagamento residuo; pertanto, fino all’integrale pagamento, il reato sussiste e così la sua punibilità. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.