Penale contrattuale in prededuzione segue le sorti del credito principale (Cass. civ. Sez. I n. 354 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito da penale contrattuale, in quanto clausola accessoria al contratto, segue necessariamente le sorti del credito principale. Pertanto, ove il credito per indennità di occupazione dei locali aziendali sia riconosciuto in prededuzione, perché l’occupazione è stata oggetto di specifica valutazione degli organi della procedura, in prededuzione va collocato anche il credito da penale, con la quale la penale ha funzione eminentemente sanzionatoria. L’apprezzamento sull’eccessività della penale e sulla misura della riduzione equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione.
Il Fatto
Una società aveva preso in affitto un ramo di azienda, comprensivo di spazi commerciali interni a un centro commerciale, con contratto stipulato nel 2013. L’affittuaria è divenuta inadempiente a partire dal 2017 e ha depositato domanda di concordato preventivo con riserva. Il concedente ha risolto il contratto nel 2018 e, dichiarato il fallimento dell’affittuaria nel gennaio 2019, ha chiesto l’insinuazione al passivo per indennità di occupazione e penale contrattuale, con riconoscimento della prededuzione.
Il giudice delegato aveva escluso la prededuzione dell’indennità di occupazione e ammesso solo al chirografo il credito da penale. Il Tribunale di Pisa, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, ha riconosciuto la prededuzione di entrambi i crediti. Ha proposto ricorso per cassazione la curatela fallimentare.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dei parametri di occasionalità e funzionalità richiesti dall’art. 111, secondo comma, l. fall. per la collocazione del credito in prededuzione. Secondo la ricorrente, il mero inadempimento contrattuale non fonda la funzionalità della penale; la penale non è accessoria alla gestione del fallimento e ha causa distinta dal contratto cui afferisce.
La Corte rigetta il motivo. La penale contrattuale «segue necessariamente le sorti del credito principale», trattandosi di clausola accessoria con duplice funzione: coercizione all’adempimento e predeterminazione del danno. Pendente la responsabilità contrattuale della conduttrice ex art. 1591 cod. civ. per la mancata restituzione dei locali, insorge, con l’apertura della procedura concorsuale, la responsabilità extracontrattuale del fallimento per l’occupazione senza titolo. Rispetto a tali danni la penale assume funzione sanzionatoria, rilevante ai fini dell’inosservanza degli obblighi di comportamento dell’inadempiente.
Il motivo è inoltre segnato da un difetto di specificità. Il tribunale aveva puntualmente rilevato che la prosecuzione della detenzione dell’azienda era stata deliberata all’esito di un calcolo che aveva computato ogni voce contrattualmente prevista, incluse le penali. A fronte di tale rilievo, la ricorrente si è limitata ad affermare che solo il credito da indennità di occupazione sarebbe funzionalmente collegato alla prosecuzione della detenzione, senza contrastare adeguatamente il ragionamento del giudice di merito. La Corte osserva che la detenzione del ramo aziendale si è protratta sino al 31 ottobre 2019, quindi anche dopo il fallimento.
Il secondo motivo, relativo alla mancata riduzione della penale, è manifestamente infondato. Il percorso argomentativo del giudice di merito risulta coerente e compiuto, non configurabile come motivazione apparente. L’apprezzamento dell’eccessività dell’importo fissato con clausola penale e della misura della riduzione equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti della motivazione.
Il terzo motivo, sull’omessa compensazione delle spese, è inammissibile: non sono state illustrate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato la compensazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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