Interposizione fittizia e sanzioni tributarie al socio occulto (Cass. civ. Sez. V n. 352 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di reddito d’impresa per interposizione fittizia, l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 consente di imputare all’interponente, quale effettivo possessore del reddito, i redditi formalmente riferiti alla società, allorché risulti provato che questi ha gestito uti dominus l’ente. Le sanzioni amministrative tributarie, pur formalmente riferibili all’ente collettivo, vanno irrogate in proprio all’interponente, in relazione alla traslazione del reddito e dei relativi tributi. La fattispecie non rientra nel perimetro dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, poiché il rapporto fiscale considerato non è quello della società o dell’ente con personalità giuridica, ma è quello specifico dell’interponente. La persona fisica che sia anche concorrente nel reato non gode di alcuna immunità preventiva: l’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 autorizza l’Ufficio a irrogare la sanzione, della quale resta sospesa la sola esecuzione fino all’esito del procedimento penale.
Il Fatto
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012 relativo a IRES, IRAP e IVA. L’atto era stato notificato al ricorrente quale socio occulto e amministratore di fatto della società in liquidazione, ritenuto ideatore e beneficiario della frode descritta nell’accertamento.
Il giudice di appello, ribaltando la decisione di primo grado, riteneva provato il ruolo gestorio del contribuente, sulla base di intercettazioni, dichiarazioni di terzi e accertamenti bancari, e confermava l’imputazione del reddito ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché l’irrogazione delle sanzioni in proprio all’interponente. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si contestava la valutazione degli indizi sulla qualità di amministratore di fatto, è dichiarato inammissibile. Il ricorrente prospettava solo apparentemente una violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., mirando in realtà a una rivalutazione delle prove, riservata al giudice di merito. La Corte richiama il principio per cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 24155 del 2017). La CTR aveva proceduto a un esame dettagliato del compendio probatorio, fondato non solo su dichiarazioni di terzi ma anche su riscontri oggettivi, intercettazioni e accertamenti bancari.
Il secondo motivo, relativo all’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, è dichiarato infondato. Il reddito formalmente riferito alla società era stato imputato all’interponente sulla base dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, essendo accertato il possesso effettivo “per interposta persona”. Chiarita tale base giuridica, non specificamente contestata, l’irrogazione delle sanzioni trova riferimento diretto nella condotta dell’interponente, sanzionato in proprio per la traslazione del reddito e dei tributi. La fattispecie non si colloca nel perimetro dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, poiché il rapporto fiscale non è quello “proprio di società o enti con personalità giuridica”, ma quello dell’interponente, con la conseguenza che le violazioni, pur formalmente dell’ente, vanno riferite alla sua attività (Cass. n. 23231 del 2022).
Il terzo motivo, incentrato sull’omessa pronuncia in ordine agli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 74 del 2000, è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità. La Corte ricorda che, in presenza di omessa pronuncia su un motivo di gravame, può decidere la causa nel merito, senza rinvio, quando la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 16171 del 2017). Nel merito, l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 non introduce alcuna riserva d’impunità in favore della persona fisica concorrente nel reato, restando sospesa, per esigenze di connessione con il reato, la sola esecuzione della sanzione amministrativa ex art. 21, comma 2 (Cass. n. 16848 del 2014). Nella specie, il ricorrente non aveva neppure indicato l’esito del procedimento penale.
Nota della Redazione
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