Il decreto di estinzione ex art. 40 CCII è provvedimento decisorio reclamabile ex art. 50 CCII (Cass. civ. Sez. I n. 5316 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il tribunale, all’esito dell’istruttoria, dichiara l’estinzione del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale ex art. 40 CCII è un provvedimento definitivo avente natura sostanziale di sentenza, sicché l’unico rimedio avverso lo stesso è il reclamo alla corte d’appello ex art. 50 CCII. Ne consegue che il tribunale, dopo l’emissione del decreto di estinzione, si spoglia di ogni potestas iudicandi sull’originaria domanda e non può revocarlo d’ufficio, nemmeno su istanza di parte qualificabile come implicita domanda di revoca, neppure ove l’estinzione sia stata pronunciata per un errore di percezione del verbale d’udienza dovuto a malfunzionamento del sistema informatico.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Napoli respingeva il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza del Consorzio Nazionale Imballaggi. La corte territoriale riteneva legittima la revoca, da parte del giudice di primo grado, del precedente decreto di estinzione del procedimento, emesso sull’erroneo presupposto della mancata comparizione delle parti, rilevando che tale provvedimento, in quanto camerale, non aveva carattere decisorio. Nel merito, la corte riteneva provato lo stato di insolvenza della società sulla base del mancato pagamento del debito e delle risultanze degli ultimi bilanci.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 43 e 50 CCII. Premesso che il tribunale aveva dichiarato l’estinzione del procedimento ex art. 40 CCII a causa di un blocco informatico che aveva impedito il rinvenimento del verbale di udienza, la Corte ha richiamato il proprio orientamento costante secondo cui l’ordinanza con cui il tribunale definisce il giudizio su una questione pregiudiziale, dichiarando l’estinzione del processo, è un provvedimento decisorio avente natura sostanziale di sentenza, soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione.

La Corte ha quindi affermato che il decreto di estinzione, pronunciato all’esito dell’istruttoria, è un provvedimento definitivo, la cui ingiustizia, anche per l’errata percezione del contenuto del verbale, andava rimossa esclusivamente mediante lo strumento impugnatorio del reclamo ex art. 50 CCII alla corte d’appello. Ha ritenuto, pertanto, errata l’affermazione della corte distrettuale circa la revocabilità del decreto da parte del tribunale.

La Cassazione ha infine precisato che il tribunale, anche a voler qualificare l’istanza di correzione dell’errore materiale del verbale come implicita domanda di revoca, non poteva pronunciare la sentenza di liquidazione giudiziale, previa riattivazione del procedimento ormai chiuso, poiché con l’emissione del decreto di estinzione si era spogliato di ogni potestas iudicandi sull’originaria domanda. Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito e la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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