Motivazione apparente sui costi evitabili nel risarcimento per vizi dell’opera (Cass. civ. Sez. III n. 353 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., ricorre quando la pronuncia, pur formalmente munita di giustificazione, si dipani in forme inidonee a rivelare la ratio decidendi, per essere intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili. Esso si distingue dal diverso vizio di violazione di legge, che presuppone l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestata valutazione delle risultanze istruttorie. La censura che opponga una diversa lettura delle prove o una diversa interpretazione degli atti negoziali, senza indicare lo scostamento dai canoni di ermeneutica, è inammissibile in sede di legittimità. Il giudice di merito non può invece omettere di esplicitare il criterio logico che lo ha condotto a escludere lo scorporo, dal risarcimento, dei costi che il danneggiato avrebbe comunque affrontato.
Il Fatto
Un progettista e direttore dei lavori è stato condannato, nei primi due gradi, al risarcimento dei danni subiti dai committenti per vizi e difformità dell’immobile rispetto al progetto iniziale. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 19.07.2022, ha confermato la decisione e ha respinto la domanda di manleva proposta dallo stesso professionista nei confronti della compagnia assicuratrice.
La corte territoriale ha fondato la responsabilità sull’avvenuta conservazione, da parte del progettista, del ruolo preminente di direttore dei lavori, con il conseguente dovere di controllo sull’operato degli altri professionisti, escludendo che l’accordo intervenuto tra le parti avesse natura novativa. Ha inoltre ritenuto inefficace la polizza, per l’omessa comunicazione, prima della stipula, delle contestazioni già ricevute. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, con i quali si denunciava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e delle norme contrattuali sulla responsabilità del direttore dei lavori. Il ricorrente prospettava una lettura alternativa delle prove, sostenendo una posizione paritaria tra i due direttori. La Corte ha qualificato la censura come doglianza avente a oggetto un vizio di motivazione, non già una violazione di legge: la pretesa violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non può tradursi nella critica del modo in cui il giudice di merito ha letto le fonti di prova. I motivi sono stati dichiarati inammissibili.
Il terzo motivo, relativo alla natura transattiva e novativa dell’accordo sui vizi di isolamento, è stato parimenti respinto. La Corte ha ribadito che l’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. o per violazione dei canoni di ermeneutica. Il ricorrente si era limitato ad affermare in modo apodittico il tradimento della volontà delle parti, senza indicare come il ragionamento del giudice si fosse discostato dai canoni degli artt. 1365 e 1366 cod. civ. richiamati.
Il quarto motivo, sul mancato scorporo dei costi evitabili, è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione: la contestazione atteneva alla ricognizione della fattispecie concreta e non a quella astratta. Il quinto motivo, invece, è stato accolto. La Corte ha osservato che, a fronte della specifica contestazione sullo scorporo, il giudice d’appello si era limitato ad escludere qualsiasi sovrastima dei costi, senza esplicitare il criterio logico che aveva condotto a respingere la doglianza. Un simile sviluppo argomentativo non consente di ricostruire il percorso giustificativo seguito ed è inidoneo a sottrarsi alle censure.
Il sesto e il settimo motivo, concernenti l’operatività della copertura assicurativa, sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché non aveva colto la ratio fondata sul difetto di informativa all’assicuratore; il secondo per novità della questione, non essendo emersa dal testo della sentenza d’appello alcuna contestazione sul punto. L’ottavo motivo, sulle spese, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del quinto. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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