Penali per ritardata consegna: l’inerenza va riferita all’attività, non ai singoli ricavi (Cass. 10840/2026)
Con l’ordinanza n. 10840 del 23 aprile 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione è tornata sul principio di inerenza dei costi d’impresa. La controversia riguardava la deducibilità di somme pagate a titolo di penale per la ritardata consegna di merci nell’ambito di rapporti commerciali articolati tra più società.
Questione esaminata
L’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto indeducibili le penali fatturate da una società iraniana, osservando che quest’ultima non figurava come cliente diretto della contribuente e che le forniture e i pagamenti transitavano attraverso un’altra società italiana. Il giudice regionale aveva confermato la ripresa perché non individuava ricavi direttamente correlati alle fatture della società iraniana.
La contribuente sosteneva invece che i rapporti derivassero da un accordo quadro quadriennale e che la società italiana operasse come mandataria senza rappresentanza.
Principio affermato
L’inerenza consiste nella riferibilità qualitativa del costo all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Non richiede una correlazione diretta con uno specifico ricavo né una valutazione dell’utilità economica dell’operazione. Possono essere inerenti anche costi collegati all’impresa in modo indiretto, potenziale o in prospettiva futura, mentre devono essere esclusi quelli appartenenti a una sfera estranea all’attività.
Il contribuente deve provare l’esistenza e la natura del costo, i fatti che lo giustificano e la sua concreta destinazione produttiva. Congruità e antieconomicità non coincidono con l’inerenza, ma possono assumere valore indiziario sul piano probatorio.
Motivazione della Cassazione
La Commissione regionale aveva concentrato l’analisi sull’assenza di fatture di vendita direttamente emesse verso la società iraniana e sulla mancata correlazione tra le penali e ricavi specifici. In questo modo aveva applicato un criterio diverso da quello richiesto per l’inerenza.
La Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva esaminato l’accordo quadro stipulato tra le società, le linee guida delle future relazioni commerciali e il ruolo di mandataria senza rappresentanza svolto dall’impresa italiana. Tali elementi erano indispensabili per ricostruire concretamente l’operazione e verificare se le penali fossero atti dell’impresa, pur in assenza di un rapporto di fatturazione diretto.
La sentenza è stata cassata con rinvio affinché la Corte tributaria lombarda valuti nuovamente i rapporti tra le parti secondo un criterio qualitativo, considerando anche i collegamenti indiretti, potenziali o futuri con l’attività.
Rilevanza pratica
Nei rapporti commerciali complessi la deducibilità di penali, indennizzi e costi sostenuti verso soggetti diversi dal cliente formale non può essere valutata isolando una singola fattura. È necessario ricostruire la filiera contrattuale, i mandati, gli accordi quadro e la funzione economica dell’esborso.
Le imprese devono quindi conservare contratti, corrispondenza commerciale, ordini, documenti di consegna e prove del ruolo svolto da ciascun soggetto. Una documentazione completa permette di dimostrare che il costo appartiene all’attività d’impresa anche quando non genera un ricavo immediatamente identificabile.