Raddoppio termini IRAP escluso con prova documenti già in possesso Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 1666 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, opera in presenza del presupposto astratto dell’obbligo di denuncia penale e prescinde dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’esercizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato. Il giudice tributario, se richiesto con i motivi di impugnazione, verifica i presupposti dell’obbligo di denuncia con valutazione ora per allora, per evitare un uso pretestuoso e strumentale dell’istituto. Il raddoppio non opera per l’IRAP, imposta per la quale non sono previste sanzioni penali. In tema di motivazione per relationem, l’obbligo di allegare gli atti richiamati nell’avviso sussiste solo se il loro contenuto è necessario a integrarne la motivazione, non per i richiami di mero valore narrativo. L’art. 6, comma 4, legge n. 212 del 2000, che vieta di chiedere al contribuente documenti già in possesso dell’Amministrazione, esprime un principio generale applicabile al processo tributario.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, articolazione territoriale di Napoli, notificava alla società contribuente, quale incorporante di altra società, un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2003, fondato sul recupero di fatture per operazioni inesistenti.

Il ricorso della società veniva rigettato in primo grado e l’appello confermato dalla Commissione tributaria regionale. I giudici d’appello escludevano il difetto di motivazione dell’avviso, motivato per relationem in riferimento a un PVC consegnato alla contribuente, ritenevano non provati certezza, determinabilità e inerenza dei costi e giudicavano infondata la doglianza sulla mancata allegazione della denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte si sofferma anzitutto sulla contestazione della notifica del PVC. La ricorrente deduceva la contraddittorietà della motivazione d’appello circa la notifica all’incorporante; il motivo è dichiarato inammissibile, perché il vizio di motivazione non è deducibile sotto forma di violazione di legge e le due affermazioni asseritamente in contrasto convergono verso il medesimo esito di infondatezza.

Quanto alla ritenuta prova della notifica alla società incorporante, la censura investe una valutazione in fatto, oltretutto non riqualificabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., stante la doppia conforme; la ricorrente non ha assolto l’onere, imposto dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità.

Sul raddoppio dei termini, la Corte richiama i principi di Corte cost. n. 247 del 2011: il raddoppio opera in presenza del presupposto astratto, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’accertamento del reato. Resta ferma la verifica giudiziale, con prognosi postuma, sui presupposti dell’obbligo di denuncia, per scongiurare un uso strumentale dell’istituto. Nessun effetto spiegano le modifiche normative richiamate, poiché la disciplina applicabile è quella dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati.

Il motivo è però accolto limitatamente all’IRAP: trattandosi di imposta per cui non sono previste sanzioni penali, il raddoppio dei termini non opera. È qui il nucleo del principio: la mancanza di sanzioni penali esclude il presupposto dell’istituto per quella singola imposta.

Sul terzo motivo, relativo alla motivazione per relationem, la Corte riafferma che il contribuente ha diritto di conoscere gli atti il cui contenuto integra la motivazione, ma non quelli oggetto di mero richiamo narrativo o già riportati nell’atto noto; serve la prova che una parte del contenuto, non riprodotta, sia necessaria a integrarla. Nel caso concreto la censura è respinta.

Il quarto motivo è fondato. La Corte richiama l’art. 6, comma 4, legge n. 212 del 2000, espressione di un principio generale applicabile al processo tributario, che presuppone la sicura disponibilità dei documenti in capo all’Amministrazione o la prova della loro trasmissione. Il ricorso è accolto sul secondo motivo, nei limiti dell’IRAP, e sul quarto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *