Vaccino HPV e iscrizione a scuola in Puglia: legge salva (Corte cost. n. 48/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha salvato la legge della Regione Puglia che collega l’iscrizione a scuola e all’università a un passaggio informativo sul vaccino contro il papilloma virus umano, l’HPV. La norma è l’articolo 1 della legge regionale n. 22 del 2024, che ha inserito l’articolo 4-bis nella legge regionale n. 1 del 2024. La Corte ha dichiarato non fondate quasi tutte le censure del Governo e inammissibile la restante. La legge regionale quindi resta in vigore.
Che cosa prevede la norma. Chi ha tra 11 e 25 anni e si iscrive a un percorso di istruzione, università compresa, presenta un documento già in suo possesso. Il documento può attestare la vaccinazione contro l’HPV, oppure l’avvio del programma vaccinale, oppure il rifiuto della vaccinazione, oppure soltanto lo svolgimento di un colloquio informativo. La norma aggiunge però una clausola decisiva: è possibile un formale rifiuto di produrre qualsiasi documento. Il vaccino anti-HPV non è obbligatorio: è raccomandato e rientra nei livelli essenziali di assistenza.
Il caso. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge pugliese davanti alla Corte costituzionale. Non è una causa tra privati, ma un ricorso diretto dello Stato contro una legge regionale. Il Governo sosteneva che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale sulle norme generali dell’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni. Lamentava poi una disparità di trattamento tra studenti pugliesi e studenti del resto d’Italia, un limite al diritto allo studio e una violazione delle regole europee sui dati sanitari.
Il ragionamento della Corte. La Corte parte dal contesto. La copertura vaccinale contro l’HPV in Italia resta lontana dagli obiettivi: al 31 dicembre 2022 era al 69 per cento tra le ragazze quindicenni e al 56 per cento tra i ragazzi, contro un obiettivo del 95 per cento. La norma pugliese, osserva la Corte, non impone nulla: mira a indurre alla vaccinazione o almeno a rendere consapevole il rifiuto. La Corte la definisce una spinta gentile, che orienta la decisione lasciando intatta la libertà di scelta.
Perché non ci sono norme generali sull’istruzione. Le norme generali sull’istruzione riservate allo Stato sono quelle che definiscono la struttura portante del sistema nazionale e assicurano un’offerta formativa omogenea. La disposizione pugliese, per la Corte, è chiaramente estranea a questo nucleo. È diversa anche dalle norme statali sui vaccini obbligatori già esaminate in passato dalla Corte: qui il vaccino è solo raccomandato e la produzione del documento non è un adempimento necessario per iscriversi, perché può essere rifiutata. La norma statale sui vaccini obbligatori e quella regionale agiscono su piani diversi. Si tratta di una disposizione di dettaglio che ricade in due materie di competenza concorrente: la tutela della salute e l’istruzione.
Le altre censure. Sulla disparità di trattamento la Corte ricorda un principio noto: contestare una legge regionale perché differenzia quel territorio dal resto d’Italia significa negare l’esistenza stessa dell’autonomia legislativa regionale. Se la Regione ha agito nelle sue competenze, la diversità tra regioni è fisiologica. Sul diritto allo studio, il fatto che l’adempimento possa risolversi in un semplice rifiuto di produrre la documentazione esclude ogni lesione. Sui dati sanitari, il regolamento europeo vieta in via generale il trattamento dei dati sulla salute, ma ammette eccezioni per motivi di interesse pubblico rilevante previsti dalla legge e proporzionati. La legge pugliese rientra in questa eccezione anche perché non chiede di rivelare se si è vaccinati. La censura sui livelli essenziali delle prestazioni è stata invece dichiarata inammissibile: il Governo aveva affermato l’interferenza in modo apodittico, senza spiegarla.
Cosa cambia in pratica. In Puglia chi si iscrive a scuola o all’università nella fascia 11-25 anni può trovarsi la richiesta di questa documentazione. Nessuno però può essere escluso dall’iscrizione se non la presenta: la Corte ha valorizzato proprio la possibilità del rifiuto formale come ragione per cui la norma non viola la Costituzione. Non esiste alcun obbligo di vaccinarsi e non si deve dichiarare il proprio stato vaccinale. Fuori dalla Puglia la disciplina resta quella nazionale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/48