Pene espiate senza titolo e reati permanenti: no alla restituzione (Cass. pen. Sez. VII n. 5611 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo la frazione di espiazione senza titolo. In tale ipotesi opera il limite di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente legittimità del diniego di rivalutazione dell’ordine di esecuzione. È inammissibile, per motivi manifestamente infondati, il ricorso che censuri l’applicazione di tale regola. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Con ordinanza emessa il 29 marzo 2023 e depositata il 18 settembre 2024, la Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la domanda del ricorrente diretta a ottenere la rivalutazione del contenuto di un ordine di esecuzione emesso dal Procuratore Generale il 22 marzo 2021.
La questione riguardava la frazione di pena ritenuta scontata sine titolo, in ragione del riconoscimento della continuazione operato con ordinanza del 3 giugno 2020. Secondo il giudice dell’esecuzione, tale frazione risultava antecedente alla cessazione della permanenza del reato associativo, accertato con la decisione relativa al reato più grave. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Il provvedimento impugnato, osserva la Corte, fa corretta applicazione dei principi di diritto più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pene espiate senza titolo.
Il riferimento espresso è alla Sez. I n. 6072 del 24.5.2017, rv 272102, secondo cui l’istituto delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo la frazione di espiazione senza titolo. La regola processuale e sostanziale che ne deriva è che il periodo di detenzione non coperto da titolo non può essere rivalutato quando il reato mantenga la propria permanenza oltre quella frazione.
Nel caso concreto, la Corte rileva che la permanenza del reato associativo era cessata dopo la frazione di espiazione senza titolo. Trova quindi applicazione il limite di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., con conferma del diniego opposto dal giudice dell’esecuzione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria determinata in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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