Patteggiamento in appello e rinunzia ai motivi: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 5599 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con il quale l’imputato censuri il trattamento sanzionatorio concordato dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nonché i motivi oggetto di rinunzia in sede di appello. L’inammissibilità è dichiarata de plano, con il modello procedimentale previsto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, applicabile a ogni ipotesi di ricorso avverso sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Alla declaratoria consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., previa rinunzia ai restanti motivi di appello. Il giudice di secondo grado ha quantificato la pena in anni cinque e mesi otto di reclusione, in relazione ai reati di tentato omicidio e altro, confermando nel resto la sentenza appellata.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando vizio di motivazione in riferimento alle modalità di determinazione della pena e alla circostanza aggravante dei futili motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto riferito al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nonché ai motivi oggetto di rinunzia. Le censure proposte investono, infatti, profili sottratti per scelta processuale delle parti al vaglio del giudice di legittimità.
La declaratoria di inammissibilità è stata emessa de plano, con il modello procedimentale applicabile a ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Il riferimento normativo è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 all’art. 1 comma 62.
La Corte ha espressamente affermato che tale disposizione è pacificamente applicabile ratione temporis, con ciò escludendo qualsiasi questione di successione di norme processuali nel tempo.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria determinata in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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