Ricorso PM inammissibile per motivazione carente su attenuanti nel patteggiamento (Cass. pen. Sez. 7 n. 10920 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella di cui all’art. 1, comma 62, legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura concernente la concessione o il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto profilo commisurativo, non attiene all’illegalità della pena concordata ed è pertanto inammissibile. L’obbligo di motivazione del giudice del patteggiamento, anche in punto di circostanze, è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti. Per qualificare illegale la pena non è sufficiente eccepire l’omessa esplicitazione dei criteri valutativi, occorrendo che il risultato finale del calcolo risulti non conforme a legge.

Il Fatto

Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Milano proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lodi con cui era stata applicata a un imputato la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. Il ricorrente deduceva l’omessa motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in violazione dell’art. 62-bis cod. pen., rilevando che la motivazione non avrebbe potuto fondarsi sull’incensuratezza, peraltro soltanto “sostanziale”, per effetto del divieto di cui al terzo comma della medesima disposizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che, a far tempo dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è consentito solo nei tassativi casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena. Ha quindi rilevato che, nel caso di specie, il giudice aveva applicato esattamente la pena richiesta e non illegale, con le parti che avevano concordato, in sede di computo, la concessione delle attenuanti generiche.

La Corte ha evidenziato che costituisce principio consolidato l’inammissibilità del ricorso che deduca motivi concernenti profili commisurativi della pena, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. o attinenti al bilanciamento delle circostanze, e non l’illegalità della sanzione intesa come pena non prevista dall’ordinamento o eccedente i limiti legali. In tal senso ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso in fattispecie in cui è stata dichiarata l’inammissibilità di ricorsi volti a censurare l’omesso bilanciamento dell’aggravante con le attenuanti generiche.

La Corte ha inoltre precisato che, una volta ratificato l’accordo dal giudice, non è più consentito alle parti, ivi inclusa quella pubblica, prospettare questioni relative all’applicazione delle circostanze e all’entità della pena che non siano illegali, atteso che l’obbligo motivazionale è assolto con la semplice affermazione della verifica e positiva valutazione dell’accordo. Ha infine chiarito che, per qualificare illegale la pena, non è sufficiente eccepire l’inadeguata esplicazione dei criteri valutativi, occorrendo che il risultato finale del calcolo non sia conforme a legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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