Reato paesaggistico (art. 181 d.lgs. 42/2004): la pista in area boscata non è manutenzione ordinaria, l’autorizzazione grava sull’esecutore (Cass. pen. 7376/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 7376 del 24 febbraio 2026 (R.G.N. 37364/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Emanuela Gai.
Il principio di diritto
Integra il reato paesaggistico (art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004) la realizzazione, in area boschiva sottoposta a vincolo e in assenza della prescritta autorizzazione, di una pista in terra battuta ottenuta con sradicamento e taglio di ceppaie e radicale trasformazione del suolo: non occorrono lavori edilizi, potendo l’alterazione del territorio conseguire da altre forme di immutazione dei luoghi. Esulano dalla «manutenzione ordinaria della viabilità esistente» — l’unica esente da autorizzazione — i lavori che comportano rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno. L’onere di verificare i vincoli e richiedere l’autorizzazione grava sull’esecutore dei lavori (legale rappresentante e direttore esecutivo), cui competono le modalità esecutive, e non sulla stazione appaltante.
Il fatto
In doppia conforme, la Corte d’appello di Firenze aveva confermato la condanna dell’imputato, legale rappresentante di una s.r.l. esecutrice di lavori di taglio e manutenzione della fascia ripariale, per il reato paesaggistico (art. 181 del d.lgs. n. 42/2004) e la violazione del vincolo idrogeologico (artt. 93 e 96 del R.D. n. 523/1904): per raggiungere il corso d’acqua aveva aperto, con movimenti terra, spianamento e sradicamento di ceppaie, una pista carrozzabile (scarpata alta 1,20 m, larga 4 m, lunga 120 m) in luogo di uno stradello pedonale, senza le autorizzazioni. Ricorreva con quattro motivi: qualificazione dei lavori come manutenzione ordinaria; insussistenza dell’obbligo autorizzativo in capo a sé; estinzione del reato ex art. 181, comma 1-quinquies, per condotte riparatorie; particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La motivazione
Il ricorso non è fondato. La creazione di una viabilità diversa da quella esistente — pista carrozzabile da stradello pedonale, con scarpate, spianamento ed estirpazione di ceppaie — esula dalla manutenzione ordinaria della viabilità esistente e integra il reato ex art. 181 (Sez. 3, n. 962 del 2015, Scoleri; n. 14544 del 2020). L’onere di verificare i vincoli e chiedere l’autorizzazione gravava sull’imputato, direttore esecutivo cui competevano le modalità esecutive: la procura speciale rilasciata a familiari non riguardava la materia ambientale né conferiva poteri decisori o di spesa (delega invalida), e il nulla osta regionale faceva salvo l’obbligo dell’esecutore di acquisire autorizzazioni per le lavorazioni ulteriori; l’onere non gravava sulla stazione appaltante. La causa estintiva ex art. 181, comma 1-quinquies, di funzione premiale, opera solo con il tempestivo recupero idoneo a far riacquistare all’area il precedente aspetto e pregio estetico: il mero riporto di fogliame e terra non basta, occorrendo una integrale risistemazione. Il 131-bis richiede, congiuntamente, la particolare tenuità dell’offesa (indici della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo ex art. 133 c.p.) e la non abitualità del comportamento (Sez. U, n. 13681 del 2016, Tushaj); la non esiguità del danno e del pericolo è congruamente motivata (rilevante trasformazione del territorio, aggravamento del rischio frane, pericolo per l’incolumità pubblica), senza necessità di perizia.
Implicazioni pratiche
Aprire una pista carrozzabile in area vincolata, trasformando un sentiero con scarpate e sbancamenti, richiede l’autorizzazione paesaggistica e, in sua assenza, integra il reato ex art. 181 anche senza opere edilizie. L’esecutore dei lavori — che sceglie le modalità operative — non può scaricare l’onere autorizzativo sulla committente pubblica né su deleghe generiche prive di contenuto ambientale. Il ripristino «premiale» che estingue il reato esige il recupero effettivo del pregio dei luoghi, non una copertura superficiale; e la particolare tenuità è esclusa quando la condotta aggrava in modo non esiguo il rischio idrogeologico. Esito: ricorso rigettato, con condanna alle spese processuali.
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