Reato continuato in esecuzione: onere di allegazione del condannato (Cass. pen. Sez. 7 n. 32980 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato e di applicazione della relativa disciplina in sede esecutiva, l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in legittimità solo se non sorretta da adeguata motivazione. Grava sul condannato che invochi l’art. 671 cod. proc. pen. l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della pretesa, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, all’identità o analogia dei titoli di reato ovvero all’identità del bene giuridico offeso, che costituiscono indici di abitualità criminosa e non di un progetto unitario. Il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo a un programma delinquenziale meramente generico, occorrendo l’individuazione, fin dal primo episodio, di tutti i successivi almeno nelle connotazioni fondamentali, con deliberazione non generica ma generale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati da due sentenze di condanna irrevocabili della Corte di appello di Reggio Calabria, rispettivamente per rapina aggravata e per tentato furto in abitazione aggravato.

La Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta con ordinanza del 26/03/2026, escludendo la ricorrenza del vincolo in ragione della diversità di luoghi, tempi, modalità di commissione e soggetti concorrenti. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’identità del bene giuridico offeso, la contiguità temporale e spaziale e l’identità del ruolo assunto nelle due vicende.

La Motivazione della Corte

La Sez. 7 muove dal principio secondo cui l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. Richiama sul punto Sez. 1 n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222.

La Corte ribadisce poi che sul condannato grava un vero e proprio onere di allegazione: non basta il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità e analogia dei titoli di reato, perché tali indici segnalano piuttosto una abitualità criminosa e scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti. Vengono citate Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 e Sez. 5 n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356.

Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione aveva escluso la continuazione valorizzando la diversità di luoghi, tempi, modalità e concorrenti, reputando insufficiente la mera componente predatoria comune alle due condotte. Il ricorso, osserva la Corte, non si confronta adeguatamente con tali argomentazioni e non individua precisi elementi fattuali univocamente indicativi di una preventiva deliberazione unitaria.

La Corte richiama quindi la giurisprudenza costante secondo cui il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo a un programma delinquenziale meramente generico, essendo necessaria l’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione non generica ma generale (Sez. 1 n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

Il ricorso è pertanto inammissibile: il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate o tese a sollecitare una diversa lettura dei dati processuali, non consentita in sede di legittimità. Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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