Vizio motivazionale del riesame e sindacato sulla gravità indiziaria (Cass. pen. Sez. 1 n. 19053 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione un vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica. Il ricorso che deduca l’insussistenza dei gravi indizi è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dai giudici di merito. La delibazione cautelare è preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza e si differenzia dal giudizio di merito, orientato all’acquisizione della certezza processuale. L’omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non è deducibile in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un’omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari applicava nei confronti di un’indagata la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di tentato omicidio in concorso. Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza. Avverso tale provvedimento l’indagata proponeva ricorso per cassazione, lamentando, con un unico e promiscuo motivo, la violazione di legge e i vizi di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, oltre a omissioni motivazionali e travisamenti di risultanze fattuali. In particolare, eccepiva l’omessa valutazione dell’animus necandi e la mancata considerazione di una memoria difensiva volta a dimostrare la condotta provocatoria delle vittime e uno svolgimento dei fatti alternativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il costante insegnamento delle Sezioni Unite n. 11 del 2000, secondo cui, nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla motivazione del provvedimento del riesame in ordine alla gravità indiziaria è limitato al controllo di congruità logica, senza alcuna possibilità di riesaminare il merito della valutazione probatoria. Ha altresì ribadito l’orientamento pacifico per cui le censure che si risolvono in una mera rilettura dei fatti o in una diversa valutazione degli elementi indiziari sono inammissibili. La Corte ha quindi sottolineato la specificità della fase cautelare, caratterizzata da un giudizio prognostico di alta probabilità di colpevolezza, distinto da quello di merito.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano congruamente motivato la gravità indiziaria basandosi sulle dichiarazioni delle persone offese, ritenute attendibili e supportate da elementi di conferma oggettivi, quali le riprese delle videocamere di sorveglianza, gli esiti della perquisizione e la documentazione sanitaria. Era stata descritta un’aggressione collettiva con uso di strumenti di offesa, compatibile con le ferite riportate dalle vittime, una delle quali versava in pericolo di vita.
I giudici di merito avevano inoltre esaminato e confutato le tesi difensive relative alla provocazione, alla configurabilità dei reati di rissa o lesioni e alla legittima difesa, evidenziando la perdita della disponibilità dell’arma da parte della persona offesa e la possibilità di fuga degli aggressori. Era stata, infine, valutata l’idoneità della sola custodia cautelare in carcere a fronteggiare le esigenze cautelari.
La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso si soffermasse in termini generici su elementi fattuali già considerati, proponendo una non consentita rilettura confutativa. Quanto alla lamentata mancata considerazione della memoria difensiva, ha richiamato il principio per cui essa non assume rilievo decisivo quando gli argomenti in essa contenuti sono logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e con la valutazione formulata dal provvedimento impugnato.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. È stato disposto l’invio del provvedimento alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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