Compenso medicina di gruppo ridotto solo se superato il plafond regionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 142 del 06.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporto convenzionale dei medici di medicina generale, l’art. 59, comma 8, dell’ACN del 23.3.2005 subordina la corresponsione del compenso forfetario di euro 7,00 per assistito al mancato superamento, su base regionale, della percentuale del 12% riferita alla medicina di gruppo. La riduzione a euro 5,00 non è una decurtazione istantanea limitata a chi avesse già superato il plafond alla data di entrata in vigore dell’accordo: essa opera per l’intera durata del contratto collettivo, poiché la percentuale è un dato aritmetico indipendente dalla volontà della ASL. Il meccanismo di cui all’art. 59, comma 10, ACN non integra l’istituto della compensazione ex art. 1241 cod. civ., ma una diversa modalità di impiego delle risorse; il giudice deve esaminarlo d’ufficio quando la domanda sia fondata sull’art. 59.

Il Fatto

Alcuni medici convenzionati di assistenza primaria hanno agito nei confronti della ASL per ottenere il compenso intero per la medicina di gruppo, nella misura forfetaria di euro 7,00 per assistito, per il periodo febbraio 2010 – settembre 2013. Il compenso era stato corrisposto in tale misura fino al gennaio 2010, poi ridotto a euro 5,00.

Il Tribunale di Napoli ha respinto le domande; la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame, ritenendo che la riduzione operi automaticamente quando, su base regionale, venga superato il plafond del 12% degli assistiti e che tale soglia non rilevi solo al momento dell’entrata in vigore dell’ACN. I medici hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la ASL ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta l’interpretazione dell’art. 59, punto B, commi 4, 8, 9 e 10, dell’ACN del 23.3.2005. I ricorrenti sostengono che la volontà delle parti nazionali fosse di riconoscere euro 7,00 a partire dal 1.1.2005, salvo il caso di superamento già realizzato al 23.3.2005, e che il comma 9 non preveda alcuna riduzione automatica in caso di sforamento successivo.

La Corte ricostruisce la struttura della disposizione: il comma 8, che subordina la corresponsione del compenso forfetario al mancato superamento delle percentuali regionali, ha carattere generale; il comma 9, riferito all’ipotesi in cui la percentuale sia già superata alla data di entrata in vigore dell’accordo, è previsione distinta e ulteriore. Il 12%, calcolato sugli assistiti complessivi della Regione, è un dato meramente aritmetico, indipendente dalla volontà della ASL; né si può ritenere che il tetto di spesa imponesse all’azienda di negare l’autorizzazione a nuove medicine di gruppo. Di qui l’infondatezza del primo motivo.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 48, comma 1, legge n. 833/1978 e dell’art. 8 d.lgs. n. 502/1992, per avere la Corte territoriale ammesso una modifica in peius del trattamento economico a opera dell’accordo regionale. La Corte ricostruisce il quadro normativo del rapporto convenzionale, incentrato sull’uniformità del trattamento su tutto il territorio nazionale e sulla centralità degli accordi collettivi nazionali, con nullità delle pattuizioni difformi. La riduzione applicata è però quella prevista dall’art. 59 dell’ACN, non già una clausola regionale derogatoria: il motivo è quindi infondato.

Il terzo motivo è fondato. La Corte rileva che il meccanismo del comma 10 non è riconducibile alla compensazione, che presuppone debiti reciproci: si tratta piuttosto della possibilità di utilizzare la maggiore spesa derivante dal superamento di una percentuale con la disponibilità generata dal sottoutilizzo di altri istituti. Poiché i ricorrenti avevano fondato le domande sull’art. 59 dell’ACN, la Corte territoriale era tenuta a esaminare la fattispecie anche con riferimento a tale meccanismo, secondo i relativi oneri probatori: la declaratoria di inammissibilità per ampliamento del thema decidendum è errata.

L’ordinanza accoglie dunque il terzo motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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