Contributo di solidarietà sui professionisti: illegittimo il prelievo sulla pensione già determinata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7271 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che, pur perseguendo l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri ad esso applicabili. Tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. L’illegittimità del contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare dalla Cassa previdenziale non è sanata dalla disciplina del contributo ex lege dell’1% per gli anni 2012-2013, che postula presupposti rigorosi di inerzia dell’ente, da allegare e provare. L’azione di restituzione delle trattenute è soggetta alla prescrizione decennale, difettando i caratteri di liquidità ed esigibilità del credito.
Il Fatto
Un professionista iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, titolare di pensione di vecchiaia, conveniva in giudizio l’ente davanti al Tribunale, lamentando di avere subito la trattenuta del contributo di solidarietà sulle rate di pensione. Il ricorrente chiedeva dichiararsi l’illegittimità delle trattenute, disposte in asserita violazione dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995, come modificato e interpretato da successivi interventi normativi, con riferimento all’art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con D.M. del 14.07.2004 e alle delibere attuative del 2008, 2013 e 2017.
Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarava illegittime le trattenute a titolo di fondo di solidarietà e condannava la Cassa alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale. La Corte d’appello respingeva il gravame dell’ente. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, cui il professionista ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994 e dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, valorizzando l’autonomia normativa della Cassa, la natura di atto avente forza di legge del suo regolamento e il limite dell’equilibrio finanziario. La Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, in funzione dell’equilibrio di bilancio, trattenute su un trattamento già determinato in base ai criteri applicabili, risultando tali atti compatibili né con il principio del pro rata né con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.
Il Collegio ha richiamato, in particolare, Cass. n. 31875 del 2018 e i più recenti arresti conformi, qualificando l’orientamento come diritto vivente. Il prelievo imposto dall’ente è stato quindi ricondotto al genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione resta riservata al legislatore.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la Cassa ha dedotto l’applicabilità del contributo di solidarietà ex art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, per il biennio 2012-2013. Anche questo motivo è stato respinto: la giurisprudenza di legittimità ha già esaminato e rigettato la doglianza, e la disposizione invocata non introduce alcun automatismo applicativo quando i regolamenti dell’ente siano illegittimi. La Corte ha inoltre rilevato che la Cassa non ha allegato né provato i presupposti rigorosi richiesti, ossia l’inerzia nell’adozione delle misure di riequilibrio, condizione che non può essere surrogata dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità dei regolamenti adottati.
Il terzo motivo investe la prescrizione: la Cassa ha sostenuto l’applicabilità del termine quinquennale in luogo di quello decennale. La Corte ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, confermato da Cass. n. 6170 del 2024, secondo cui l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà è assoggettata alla prescrizione decennale, difettando i caratteri di liquidità ed esigibilità del credito cui è correlato il termine quinquennale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, per essere la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza della Corte, con condanna della ricorrente alle spese di lite, all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e alla sanzione ex quarto comma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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