Rigetto domanda aggravamento pensione di guerra e compensazione spese (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 6 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensioni di guerra, il giudizio di ascrivibilità tabellare va condotto con riferimento alla data della domanda amministrativa di aggravamento, momento in cui deve essere accertata la sussistenza dei presupposti del trattamento richiesto. Il giudice non può discostarsi dal parere del Collegio medico-legale all’uopo nominato quando questo sia completo, coerente con il quadro probatorio e reso nel rispetto del contraddittorio, in assenza di risultanze probatorie idonee a contrastarlo. Le domande nuove, introdotte con memoria successiva al ricorso e relative a un’istanza amministrativa dal cui iter non è ancora scaturito un provvedimento, sono inammissibili per difetto del necessario interesse a ricorrere. La compensazione integrale delle spese processuali è ammessa, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. come novellato, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di guerra di quinta categoria, aveva presentato in data 24 novembre 2022 domanda di aggravamento. All’esito della visita collegiale, l’Amministrazione gli aveva riconosciuto il trattamento di terza categoria, quale cumulo di tre infermità ascritte rispettivamente alla settima, alla sesta e alla sesta categoria.
Il ricorrente ha impugnato tale determinazione deducendo l’erronea ascrizione tabellare, in ragione della notevole menomazione funzionale degli arti superiori e inferiori, e ha chiesto il riconoscimento della prima categoria più cumulo di sesta, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria e condanna alle spese. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha eccepito l’inammissibilità della domanda per violazione dell’art. 152, lett. c) ed e), d.lgs. n. 174 del 2016 e dell’art. 153, lett. c) del medesimo Codice, oltre all’omesso assolvimento dell’onere probatorio, e ha chiesto in subordine il rigetto.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza n. 25/2024, il Giudice unico ha disposto approfondimento istruttorio, affidando al Collegio medico-legale della Difesa – Sezione speciale presso la Corte dei conti il compito di verificare se, alla data della domanda amministrativa del 24 novembre 2022, sussistessero i presupposti del trattamento richiesto. Il parere è stato depositato il 4 novembre 2024.
Il Collegio ha accertato che, alla data considerata, la funzionalità dell’arto controlaterale, pur con lievi deficit in flesso-estensione del gomito, risultava conservata in misura dirimente per l’ambito normativo di afferenza, così da non consentire una migliore valutazione medico-legale rispetto a quella già assegnata. L’elaborato ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti del trattamento invocato.
Il Giudice ha ritenuto l’iter logico del parere esente da vizi, articolato nell’esame della documentazione, negli accertamenti tecnico-sanitari e nel giudizio diagnostico, e ha rilevato che la relativa motivazione non è stata specificamente contestata dalla parte, che si è rimessa alle determinazioni del giudice. Non essendo emerse risultanze probatorie idonee a contrastare le conclusioni del parere, completo e coerente, il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, la Corte ha scrutinato le domande veicolate con la memoria del 7 giugno 2024, relative a una nuova istanza di aggravamento del 26 febbraio 2024, il cui iter amministrativo non risultava concluso. Trattandosi di domande nuove, le stesse sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse a ricorrere ex art. 100 cod. proc. civ., con contestuale rigetto nel merito di quelle originarie.
Quanto alle spese, la natura della controversia e i suoi peculiari connotati hanno indotto alla compensazione integrale, in applicazione dell’orientamento della Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nota della Redazione
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