Falsa attestazione titolo di studio e danno erariale ridotto da prestazioni esecutive (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 19 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso a posti di pubblico impiego conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio prescritto integra una illiceità della causa che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, per contrasto con norme fondamentali e principi pubblicistici dell’ordinamento. Ne consegue che la prestazione resa in assenza del titolo dichiarato non arreca, di regola, alcuna utilità all’ente pubblico e determina il venir meno del sinallagma tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando che agli emolumenti corrispondano prestazioni effettivamente svolte. Tuttavia, anche in caso di nullità radicale del rapporto, l’attività prestata non è assolutamente priva di utilità quando le mansioni svolte siano di tipo meramente esecutivo e fungibile, non richiedendo conoscenze specialistiche: in tal caso il danno erariale deve essere ridotto in misura corrispondente.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il convenuto per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di € 47.878,11, oltre rivalutazione, interessi e spese. Secondo l’accusa, il convenuto aveva ottenuto incarichi di supplenza e l’immissione nei ruoli del personale scolastico nel profilo di collaboratore scolastico mediante false dichiarazioni circa il possesso di un diploma di qualifica professionale conseguito presso un istituto paritario, percependo indebitamente il trattamento economico.

I controlli dell’Ufficio scolastico territoriale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, avevano accertato che il nominativo del convenuto non era incluso negli elenchi dei diplomati e che l’istituto non aveva documentazione in atti. Da qui il depennamento dalle graduatorie e la risoluzione del contratto a tempo indeterminato. L’azione erariale ne chiedeva la condanna, contestando la difesa l’esistenza del titolo e l’utilità della prestazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione difensiva secondo cui il titolo professionale non sarebbe stato necessario per le mansioni di terza fascia. L’eccezione è infondata: per l’accesso al profilo di collaboratore scolastico è richiesto il diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto professionale, o altro titolo equipollente.

Dirimente diventa allora la questione della sussistenza del titolo dichiarato. La difesa lamenta l’assenza di un accertamento della falsità, ma la Corte rileva che l’amministrazione ha svolto una compiuta istruttoria: l’Ufficio scolastico regionale ha comunicato l’assenza del nominativo dagli elenchi dei diplomati e l’istituto ha confermato l’insussistenza di documentazione.

Sul piano giuridico, la Corte sottolinea la piena autonomia tra giurisdizione contabile e giurisdizione penale, con il solo limite dell’immodificabilità dei fatti accertati in modo definitivo nel processo penale. È inoltre documentalmente provato che il convenuto è sottoposto a giudizio per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., con capo di imputazione riferito proprio alla falsa autocertificazione. Quanto al diploma prodotto in copia, esso non è stato depositato con attestazione di conformità né esibito in originale; le bolle di consegna dei diplomi non includono il seriale corrispondente, sicché il convenuto non può esserne in possesso.

Accertata la condotta illecita, connotata da dolo poiché il convenuto non poteva non essere consapevole di non aver frequentato l’istituto, la Corte passa alla quantificazione. Richiama l’indirizzo costante secondo cui la prestazione resa in assenza del titolo prescritto non arreca alcuna utilità ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, venendo meno il rapporto sinallagmatico. Tuttavia, in caso di nullità radicale del negozio, l’attività non è assolutamente priva di utilità quando le mansioni siano di tipo esecutivo, quali quelle dei commessi, degli uscieri o degli operai generici, non richiedendo conoscenze specialistiche.

Poiché la prestazione si è esplicata anche in mansioni meramente esecutive, come la pulizia dei locali e degli arredi previste dal C.C.N.L. del 24.07.2003, il Collegio riduce il danno a € 23.900,00, già rivalutati al deposito, oltre interessi, ponendo le spese di giudizio a carico del convenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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