Pensione di inabilità e bonus contributivo: limite al sessantesimo anno (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 78 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, ma l’incremento contributivo ai sensi del comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995 trova il proprio limite nel raggiungimento del sessantesimo anno di età dell’interessato. Tale limite è fissato dall’art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995 e dall’art. 9, comma 3, del d.m. n. 187/1997, poiché l’armonizzazione operata dalla riforma del 1995 muove dalle gestioni previdenziali esclusive dell’AGO verso il comparto privato, al quale soltanto occorre riferirsi per il limite di età utile. La domanda volta a computare il periodo mancante fino al diverso limite anagrafico invocato dal ricorrente è pertanto infondata.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un ente locale, dopo essere stato colpito da emorragia cerebrale e sottoposto a intervento cardiochirurgico, ha avanzato domanda di pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 per infermità non dipendente da causa di servizio.
La competente commissione medica, dopo la revisione, ha escluso la sussistenza dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’INPS ha poi liquidato la pensione ordinaria di inabilità a proficuo lavoro con decorrenza dal dicembre 2022. Il ricorrente ha quindi agito dinanzi alla Corte dei conti chiedendo l’accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente e la condanna dell’istituto al ricalcolo della pensione con l’aggiunta del bonus contributivo.
La Motivazione della Corte
L’INPS ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per assenza della previa domanda amministrativa. La Corte ha respinto l’eccezione, rilevando che la domanda era stata presentata al datore di lavoro e da questi inoltrata alla commissione medica: essa va considerata come implicita richiesta all’ente previdenziale, attesa la strumentalità dell’istanza iniziale all’amministrazione datoriale e il rapporto di conformità tra quest’ultima e l’INPS.
Nel merito, la Corte ha fondato la decisione sul parere del collegio medico legale, ritenendolo coerente sul piano logico-scientifico. Il parere ha accertato che il ricorrente, dalla data indicata, versa in condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. La domanda principale è stata pertanto accolta.
Diversamente, è stata respinta la richiesta di riconoscimento del bonus contributivo. La Corte ha ricostruito la ratio della riforma del 1995: armonizzare i sistemi pubblici con quelli privati, estendendo al comparto pubblico il regime della pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984 e rinviando al decreto interministeriale le modalità applicative, poi dettate dal d.m. n. 187/1997.
Su questa base, il collegio ha osservato che sia l’art. 9, comma 3, del d.m. n. 187/1997, sia l’art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995 individuano il limite dell’incremento contributivo nel raggiungimento del sessantesimo anno di età. L’armonizzazione opera dalle gestioni esclusive dell’AGO verso l’AGO, sicché è a quest’ultima che occorre guardare per il limite di età. La pretesa di computare il periodo fino a un diverso limite anagrafico è stata quindi giudicata infondata.
Le spese di lite sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.. La Corte ha infine disposto che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del d.lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non siano pubblicati e che le generalità siano oscurate, anche in caso di inserimento della sentenza nelle banche dati o di diffusione via web. È stata inoltre dichiarata la contumacia del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.