La Consulta sulla RIA statale non estende le maggiorazioni ai pensionati regionali (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 72 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, che ha fissato al 31.12.1990 il termine ultimo delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità, opera nel solo ambito del personale statale e non è invocabile dagli ex dipendenti della Regione siciliana. La disciplina regionale della R.I.A., adottata nell’esercizio della potestà esclusiva in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati regionali, è autonoma e ha già stabilizzato al 1° luglio 1990 gli incrementi legati al previgente sistema delle classi e degli scatti. La riliquidazione del trattamento pensionistico presuppone che l’emolumento sia stato integralmente percepito all’atto del collocamento in quiescenza. Le contestazioni sugli emolumenti del periodo anteriore al 1° luglio 1998 sono soggette alla decadenza prevista dall’art. 69, comma 7, d. Lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

Dodici ex dipendenti della Regione siciliana, collocati in quiescenza, hanno convenuto in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia e l’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica per ottenere la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento di quiescenza. La pretesa si fonda sull’inclusione delle maggiorazioni della R.I.A. maturate, a loro dire, nel triennio 1991-1993, oltre alla corresponsione delle differenze sui ratei arretrati, con interessi e rivalutazione.

I ricorrenti invocano la sentenza della Corte cost. n. 4/2024, che ha dichiarato illegittimo il comma 3 dell’art. 51 della legge n. 388/2000. Da quella caducazione, in ragione del parallelismo tra normativa statale e regionale, discenderebbe l’efficacia della proroga al 31.12.1993 anche per le maggiorazioni della R.I.A. dovute al personale regionale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la prescrizione del diritto e, nel merito, l’inapplicabilità della pronuncia della Consulta ai dipendenti regionali.

La Motivazione della Corte

Sull’eccezione pregiudiziale il Giudice unico rileva che il petitum sostanziale attiene esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica, senza conseguenze sul rapporto di servizio già cessato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, e in particolare Cass. Sezioni Unite n. 12337 del 2010, si afferma che la domanda proposta dal dipendente già in quiescenza, diretta al conteggio dell’emolumento nella base pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. L’eccezione è quindi respinta.

Nel merito, il ricorso è infondato sotto un primo profilo processuale. La Corte richiama l’art. 69, comma 7, d. Lgs. n. 165/2001, secondo cui le controversie relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se non proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Poiché i ricorrenti non hanno mosso alcuna contestazione nel termine, è preclusa in questa sede ogni doglianza sulla consistenza degli emolumenti percepiti in epoca anteriore alla data spartiacque.

Il dato è decisivo anche sul piano sostanziale. L’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce che la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio e dagli assegni integralmente percepiti. Ne deriva che qualsiasi elemento retributivo, per transitare nella base di calcolo, deve essere riconosciuto e costituire parte integrante della retribuzione in godimento all’atto del collocamento in quiescenza. Nel caso di specie i crediti retributivi non sono stati rivendicati in tempo utile e, in difetto di atti interruttivi, risultano ormai prescritti.

La Corte esclude poi che dalla pronuncia della Consulta sia estrapolabile un principio erga omnes invocabile dagli ex dipendenti regionali. La sentenza n. 4/2024 attiene a uno specifico comparto del personale statale. L’istituto della R.I.A. regionale è disciplinato in modo autonomo, in forza dell’art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto siciliano, che riserva alla legislazione esclusiva regionale la materia dello stato giuridico ed economico degli impiegati. L’armonizzazione con la disciplina statale è solo tendenziale e non ancora compiuta.

Il percorso ricostruttivo delle fonti regionali conferma che la l.r. n. 19/1991, abrogando dal 2 luglio 1990 la lettera a della tabella O della l.r. n. 41/1985, ha stabilizzato al 1° luglio 1990 gli effetti prodotti dal previgente sistema delle classi e degli scatti. La norma ha natura di norma di chiusura. Non essendo la l.r. n. 19/1991 riconducibile alla natura di riforma economico-sociale, la proroga statale al 31.12.1993 non è estensibile al personale regionale. Il ricorso è rigettato e le spese sono integralmente compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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