Cessazione della materia del contendere e spese compensate nel ricalcolo della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 79 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, l’intervenuta riliquidazione del trattamento da parte dell’ente previdenziale e la conseguente soddisfazione dell’interesse del ricorrente determinano la cessazione della materia del contendere. Il principio della soccombenza virtuale, ai fini della condanna alle spese, presuppone una soccombenza totale del resistente e non opera quando la domanda attorea risulti solo parzialmente riconoscibile. Non è pertanto dovuta la rifusione delle spese di lite quando il ricorrente abbia chiesto la liquidazione degli arretrati con decorrenza dal collocamento in quiescenza, non riconoscibile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2023. In tal caso le spese vanno compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, ha evocato in giudizio l’INPS chiedendo il ricalcolo, la riliquidazione e il pagamento del trattamento pensionistico con attribuzione della percentuale del 2,445% ai fini del calcolo della base pensionabile, ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente assumeva di aver maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni e di aver ricevuto la liquidazione con la minore e più sfavorevole aliquota prevista dall’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973. Invocava l’art. 1, comma 101 della legge n. 234 del 2021, che per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile con anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni al 31.12.1995 prevede il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile.
L’INPS, costituitosi, ricostruiva la vicenda confermando la spettanza del ricalcolo ma a decorrere dal 1° gennaio 2022, non riconoscendo alla novella efficacia retroattiva, in linea con la Circolare INPS n. 44/2022 e con la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2023. L’ente documentava di aver proceduto alla riliquidazione della pensione con decorrenza dal 01.01.2022, con adeguamento del trattamento e liquidazione degli arretrati comprensivi degli interessi legali.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice contabile riguardava la sorte del giudizio a fronte dell’intervenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente. Preso atto della liquidazione effettuata dall’INPS e dell’avvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
La Corte ha poi esaminato la domanda di condanna dell’ente previdenziale alla refusione delle spese, fondata dal ricorrente sul principio della soccombenza virtuale. Il ricorrente aveva chiesto la liquidazione degli arretrati anche con decorrenza dal giorno del pensionamento, pretesa che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2023, non poteva essergli riconosciuta.
Da qui la conclusione sul punto delle spese. Il principio della soccombenza virtuale presuppone una soccombenza totale del resistente. Nel caso concreto tale presupposto difettava, perché la domanda attorea era stata accolta solo parzialmente, limitatamente alla decorrenza fissata al 1° gennaio 2022. La Corte ha quindi compensato le spese di lite.
Nota della Redazione
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