Applicazione art 54 dPR 1092/1973 alle Forze di polizia civili (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 526 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 ha come esclusivo destinatario il personale militare e non è applicabile, ratione temporis, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile prima del 1° gennaio 2022. La legge n. 234/2021 ha esteso tale disciplina a detto personale, ma con decorrenza dalla sua entrata in vigore. Gli effetti della novella si producono anche in favore dei soggetti già collocati in quiescenza in data antecedente, limitatamente ai ratei di pensione maturati dal 1° gennaio 2022. Ne consegue che, intervenuta la riliquidazione del trattamento da parte dell’INPS, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato, titolare di trattamento pensionistico, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Egli assumeva di avere maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a quindici anni e rivendicava l’aliquota di rendimento del 44%, contestando quella dello 0,23722% applicata dall’INPS. La questione arrivava davanti al giudice perché il riferimento ai quindici anni di servizio contenuto nella norma si giustificherebbe, secondo il ricorrente, solo in ragione del tetto minimo pensionabile vigente all’epoca.
L’INPS, costituitosi, ha richiamato la giurisprudenza contabile e ha precisato che, per il personale civile, la norma trova applicazione dal 1° gennaio 2022 per effetto della legge di bilancio 2022. Ha dedotto di avere già riliquidato il trattamento con relativi arretrati. Con memoria successiva il ricorrente ha dato atto della riliquidazione e ha invocato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la refusione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
La Corte individua l’oggetto del giudizio nell’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al personale in quiescenza della Polizia di Stato, quale corpo di polizia a ordinamento civile. Richiama l’orientamento maggioritario della stessa magistratura contabile, secondo cui l’art. 1, legge n. 395/1990, nel definire il Corpo di polizia penitenziaria un “corpo civile”, esclude che per la quota retributiva della pensione possa trovare applicazione l’aliquota di rendimento dell’art. 54, destinata al solo personale militare.
Tale indirizzo è confermato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2023. Il Giudice delle leggi, investito della questione in riferimento all’art. 3 Cost., ha ribadito la facoltà del legislatore di adottare interventi di razionalizzazione dei sistemi previdenziali e l’insussistenza di un principio che garantisca la piena omogeneità di regolazione tra dipendenti civili e militari. Il trattamento più favorevole riservato ai militari non può dunque operare come tertium comparationis per imporre l’estensione ex tunc della normativa speciale al personale smilitarizzato.
Solo con la legge n. 234/2021 la questione è divenuta oggetto di una specifica disposizione normativa, che ha esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile la disciplina dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Su questo secondo profilo la Corte richiama il proprio precedente di appello e ritiene logico e legittimo che gli effetti della novella, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, si producano anche in favore dei soggetti già in quiescenza, ma con effetto limitato ai ratei maturati dalla data di entrata in vigore della norma.
Così ricostruito il quadro, la Corte esamina le difese. L’INPS ha dato corretta applicazione alle disposizioni e ha asseverato con idonea documentazione la propria condotta adempitiva; il ricorrente ha dato atto dell’integrale soddisfazione del diritto azionato. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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