Revoca del contributo agricolo e danno erariale per opere difformi (Corte dei Conti Sez. I App. n. 44 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La percezione di contributi pubblici per l’agricoltura vincola il beneficiario al rispetto degli obblighi assunti nella domanda di aiuto e delle prescrizioni del progetto approvato. La realizzazione parziale delle opere non esclude il danno erariale quando le stesse risultino sostanzialmente difformi dal progetto e non funzionali alle finalità pubbliche finanziate. Il collaudo positivo ai fini del pagamento del saldo finale non sana le violazioni, né esclude la configurabilità del dolo eventuale, quando il beneficiario, gestendo direttamente l’azienda, abbia accettato il rischio della produzione del danno. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il beneficiario presentava nel 2011 una domanda di aiuto su fondi europei, a valere sul PSR – FEARS 2007-2013, per un progetto di ristrutturazione di serre ortofrutticole con ampliamento e costruzione di un fabbricato destinato a deposito di derrate, fitosanitari ed esposizione prodotti. Ottenuta l’erogazione del contributo, prima a titolo di anticipazione nel 2013 e poi a titolo di saldo nel 2015, la Regione disponeva un controllo straordinario nel 2017.
L’ispezione rilevava difformità sostanziali tra le opere progettate e quelle realizzate e la carenza delle prescritte autorizzazioni. Ne seguiva la revoca del contributo e il recupero delle somme. La Procura regionale promuoveva quindi l’azione erariale. Il giudice territoriale accoglieva integralmente la domanda, condannando il beneficiario al pagamento di € 287.130,85, oltre rivalutazione e interessi. Contro tale decisione il soccombente proponeva appello.
La Motivazione della Corte
L’appellante censurava la sentenza per non aver considerato che l’opera, seppure parzialmente, era stata realizzata, collaudata e resa funzionale rispetto al progetto, con esclusione del dolo e della colpa grave. La Corte respinge il motivo. Il giudice di primo grado aveva già riconosciuto la parziale realizzazione del progetto, con riferimento al fabbricato e ad una parte dei lavori relativi alle serre e al miglioramento fondiario.
La condanna non si fonda sul disconoscimento della realizzazione, ma sulla violazione degli obblighi assunti con la domanda di aiuto. Dai documenti emergono plurime difformità sostanziali: il fabbricato non è mai stato adibito a deposito, esposizione e vendita di prodotti agricoli, ma a uso personale, in contrasto con l’impegno decennale; manca l’autorizzazione sanitaria per la commercializzazione; le serre non presentano le tecnologie innovative previste; il miglioramento fondiario programmato è solo parziale. L’atto di appello non contesta l’esistenza di tali violazioni, lasciandone intendere la sussistenza.
Quanto alla funzionalità delle opere realizzate, la Corte osserva che la verifica prevista dalla D.G.R. n. 222 del 15 marzo 2010 ha avuto esito negativo per la stessa Amministrazione regionale, che ha disposto la revoca definitiva del contributo, rimasta non impugnata. L’esito positivo del collaudo ai fini del saldo non orienta in senso diverso, trattandosi di atto precedente alla revoca, che dimostra solo l’inefficacia del controllo degli organismi pagatori.
Il Collegio condivide quindi la conclusione della sentenza gravata: le violazioni hanno frustrato le finalità di interesse pubblico del finanziamento, cagionando il danno erariale, con consapevole violazione delle obbligazioni assunte. Non si riscontra la lieve imperizia invocata: la consapevole assunzione dei vincoli, la gestione diretta dell’azienda, il mancato completamento delle opere e la mancata restituzione delle somme evidenziano la piena consapevolezza del fatto illecito, quanto meno nella forma dell’accettazione del rischio. L’appello è rigettato, con condanna alle spese di € 80,00.
Nota della Redazione
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