Il danno erariale presuntivo non consente la condanna contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 274 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno erariale risarcibile deve possedere i requisiti della certezza, dell’attualità e della concretezza e deve essere eziologicamente ricollegabile a condotte accertate in modo puntuale, con adeguato riscontro probatorio ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Non può fondare una pronuncia di condanna la ricostruzione induttiva che, muovendo da episodi accertati, proietti statisticamente il pregiudizio a un periodo più ampio, in assenza di prova delle singole condotte illecite. Il criterio del “più probabile che non” opera quale modello di ricostruzione del solo nesso di causalità, non della sussistenza e della quantificazione del danno. La condotta dolosa del dipendente infedele legittima la condanna per le voci di pregiudizio provate e preclude l’applicazione del potere riduttivo.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, addetto al servizio di pubblicità immobiliare, già licenziato, chiedendone la condanna al pagamento di € 42.758,68 in favore dell’Amministrazione. Il pregiudizio era articolato in tre voci: danno patrimoniale diretto per € 5.513,00, danno da mancato incasso dei diritti per € 35.465,80 e danno da disservizio, a sua volta distinto in costi delle indagini interne per € 1.506,60 e lesione del nesso sinallagmatico per € 273,28.
Secondo l’accusa, il convenuto avrebbe posto in essere una condotta seriale consistente nel cedere visure e ispezioni ipotecarie a professionisti esterni a un prezzo inferiore al tributo dovuto, classificandole indebitamente come “esenti” o “uso ufficio”. Gli episodi erano stati accertati per il periodo ottobre-dicembre 2015; la restante parte del danno era stata ricostruita dall’Ufficio Audit con tecniche statistico-inferenziali, proiettando il pregiudizio al periodo gennaio 2013-luglio 2017. Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto e, in subordine, la riduzione dell’addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa: danno economicamente valutabile, condotta connotata da dolo o colpa grave, nesso di causalità e rapporto di servizio. La prima voce di danno è stata ritenuta provata, in quanto corroborata dalle risultanze delle intercettazioni, dal provvedimento di licenziamento e dalla sentenza penale di condanna resa all’esito del rito abbreviato.
Quanto alla seconda voce, il Collegio ha richiamato la pronuncia resa dalla stessa Sezione nei confronti di un altro dipendente coinvolto. La proiezione statistica, per quanto tecnicamente apprezzabile, non consente di ravvisare i requisiti di certezza, attualità e concretezza del danno. Il pregiudizio deve essere ricollegabile a condotte riscontrate in maniera puntuale in sede amministrativa o istruttoria, con adeguato supporto probatorio.
La Corte ha inoltre valorizzato il diniego dell’Amministrazione di fornire i dati richiesti dalla difesa sulla quantità degli atti trafugati e sul numero degli accessi effettuati per ragioni di servizio: tale rifiuto ha compresso il diritto di difesa, rendendo impossibile stabilire quale parte degli accessi fosse legittima. Il criterio del “più probabile che non”, ha precisato il Collegio, vale solo per il nesso causale e non per la sussistenza e la quantificazione del danno, secondo il principio Cass. civ. Sez. III n. 26304 del 2021.
Sono state invece accolte le voci da disservizio, in linea con la precedente pronuncia della Sezione: i costi delle indagini straordinarie e la lesione del vincolo sinallagmatico, per la distrazione delle energie lavorative verso fini illeciti. La connotazione dolosa della condotta ha escluso l’applicazione del potere riduttivo. La Corte ha quindi condannato il convenuto, in parziale accoglimento della domanda, al pagamento di € 7.292,88, oltre rivalutazione dal 5 ottobre 2015 e interessi legali.
Nota della Redazione
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