Il ricevitore del lotto è agente contabile e risponde degli interessi speciali (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 591 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricevitore del gioco del lotto, in quanto incaricato di riscuotere entrate dello Stato e di versarle, assume la qualifica di agente contabile ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. Il mancato o minore versamento all’Erario dei proventi introiti, al netto di vincite e aggio, integra una responsabilità contabile e non ammette altra prova liberatoria che la forza maggiore o il caso fortuito, con inversione dell’onere probatorio. Il danno da ritardato riversamento è quantificato negli interessi speciali pari a una volta e mezzo gli interessi legali, previsti dall’art. 33, comma 2, legge n. 724/1994. Il danno da disservizio costituisce autonoma posta erariale, ma non può fondarsi su presunzioni né essere ritenuto in re ipsa: la Procura deve provare il pregiudizio economico certo nell’an e la sua concreta incidenza sulle risorse pubbliche.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di una concessione di ricevitoria del lotto per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’Amministrazione dei monopoli di complessivi euro 4.247,43, oltre accessori e spese. La denuncia dell’Amministrazione aveva rappresentato il mancato versamento dei proventi erariali di due settimane contabili, per un totale di euro 24.549,96.
Nel corso della fase preprocessuale il concessionario aveva ammesso le proprie responsabilità, rappresentando le difficoltà economiche attraversate e la volontà di ristorare il danno. In data 27.05.2024 l’Agenzia confermava l’avvenuto pagamento della sorte capitale di euro 24.549,96. La Procura riteneva però residuare una porzione di danno, consistente negli interessi speciali per il ritardato versamento, quantificati in euro 2.112,39, e nel danno da disservizio, parametrato all’aggio concessorio, pari a euro 2.135,04.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce anzitutto la giurisdizione contabile, ricollegandola al rapporto di servizio di natura funzionale tra l’Amministrazione finanziaria e il concessionario della ricevitoria, che provvede alla riscossione di entrate per conto dello Stato. La normativa regolamentare del gioco del lotto, di cui al d.P.R. n. 303/1990, delinea gli obblighi del ricevitore, compresi quelli di rendicontazione, e l’art. 24 impone di versare settimanalmente i proventi al netto di vincite e aggio.
Da ciò discende la qualificazione del convenuto come agente contabile, secondo l’art. 178 R.D. n. 827/1924, con la conseguente applicazione della disciplina della responsabilità contabile. Poiché sussiste un obbligo restitutorio, l’onere della prova si inverte: il convenuto può liberarsi solo dimostrando la forza maggiore o il caso fortuito.
Nel merito, il Collegio ritiene la pretesa attorea parzialmente fondata. Quanto al danno patrimoniale diretto, dagli atti emerge che le somme percepite non sono state versate all’Erario. Sull’elemento psicologico, la Corte aderisce alla prospettazione attorea e ravvisa il dolo: il ricevitore ha intenzionalmente violato l’obbligo di riversamento, adempiendo solo dopo l’audizione preprocessuale. Il pagamento della sorte capitale non esaurisce l’obbligazione, restando dovuti gli interessi speciali di cui all’art. 33, comma 2, legge n. 724/1994, calcolati sui giorni di ritardato pagamento e quantificati in euro 2.112,39. Il Collegio giudica corretta tale quantificazione.
Quanto al danno da disservizio, la Corte ne respinge la domanda. Si tratta di autonoma figura di danno erariale correlata alla mancanza qualitativa del servizio, ma non può essere configurato in re ipsa né addossato al convenuto per il solo fatto della violazione dei doveri di servizio. La Procura deve provare il pregiudizio economico certo nell’an e la sua concreta incidenza. Nella specie, la parametrazione all’aggio percepito non risulta suffragata da elementi idonei a giustificare la concreta individuazione e l’ammontare in stretta correlazione con il contestato, poiché il comportamento non ha gravato significativamente sulla complessiva missione istituzionale dell’Amministrazione. Ogni ulteriore valutazione sulla quantificazione resta assorbita.
La domanda è dunque accolta solo per gli interessi speciali, con condanna al pagamento di euro 2.112,39, oltre interessi legali dalla pubblicazione fino al soddisfo. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dell’accoglimento parziale.
Nota della Redazione
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