Cessata la materia del contendere su pensione privilegiata liquidata nelle more (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 12 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta liquidazione della prestazione richiesta con l’atto introduttivo determina la cessazione della materia del contendere. Il riconoscimento in via amministrativa dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 durante il processo soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente e priva di oggetto la domanda giudiziale. Le spese di lite si liquidano secondo il criterio della soccombenza virtuale, in favore del difensore antistatario, anche in assenza di una pronuncia di condanna. Resta fermo che il thema decidendum non si estende ai profili economici della decorrenza, ove non contestati.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale in congedo, ha impugnato il silenzio inadempimento dell’INPS sul procedimento avviato con domanda di pensione privilegiata ordinaria presentata in data 30 giugno 2020, ai sensi dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, per infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta all’ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981.

Non essendo il procedimento concluso entro il termine di legge, il ricorrente ha notificato atto di diffida e ha chiesto la declaratoria del diritto alla liquidazione della pensione a decorrere dal 19 maggio 2020, ai sensi dell’art. 191 d.P.R. n. 1092/1973. Costituendosi, l’INPS ha rappresentato l’avvenuta liquidazione della prestazione, con decorrenza giuridica dal 20 maggio 2020 e decorrenza economica dal 20 agosto 2020, per intervenuta corresponsione di assegni interi. L’Istituto ha quindi concluso per la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Giudice Unico riguarda la sorte del giudizio quando la pubblica amministrazione riconosca in via amministrativa, nel corso del processo, la prestazione domandata dal ricorrente. Il thema decidendum si esaurisce nell’accertamento del diritto alla pensione privilegiata, non essendo stati prospettati profili ulteriori di contestazione.

La Corte rileva che la prestazione è stata effettivamente liquidata nelle more del giudizio. Il soddisfacimento della pretesa in via amministrativa esclude ogni utilità della pronuncia giurisdizionale e determina la cessazione della materia del contendere, che viene dichiarata con la sentenza.

Quanto alle spese, il Giudice Unico applica il criterio della soccombenza virtuale, valorizzando la condotta processuale dell’Istituto che ha dato causa al giudizio. Le spese di lite sono liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori, in favore del difensore antistatario del ricorrente, con esclusione di statuizioni per le spese di giustizia.

La decisione conferma l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla pronuncia per effetto di un fatto estintivo sopravvenuto, qui rappresentato dal riconoscimento amministrativo della pensione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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