Prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici decorre dall’esigibilità del diritto (Corte dei Conti Sez. III App. n. 234 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate tabellari, le rate e le differenze arretrate degli emolumenti dovuti dallo Stato si prescrivono con il decorso di cinque anni, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 428/1985, che ha sostituito il primo comma dell’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939. Il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e non dal giorno del congedo o della prima domanda amministrativa. Ai fini della decorrenza rileva la piena conoscenza del provvedimento che definisce la pretesa pensionistica, ivi compreso il provvedimento concessorio adottato con decorrenza economica deteriore rispetto a quella richiesta. L’assoggettamento alla prescrizione quinquennale opera anche per i ratei non ancora liquidi ed esigibili, in linea con la giurisprudenza costituzionale richiamata. La prescrizione è rilevabile anche d’ufficio sulla base dell’accertamento temporale del procedimento.

Il Fatto

Il Ministero della Difesa impugna davanti alla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei conti la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 580/2021, che aveva riconosciuto agli eredi di un militare il diritto al trattamento privilegiato di 8^ categoria, tabella A, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 3.7.1973, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il criterio differenziale.

Il giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione di prescrizione, reputando che il ritardo dell’Amministrazione negli accertamenti medico-legali non potesse gravare sull’istante. Il Ministero contesta la decorrenza economica riconosciuta e sostiene la tardività del ricorso di primo grado rispetto ai decreti impugnati, oltre alla violazione dei criteri sugli emolumenti accessori e sulla condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello distingue nettamente la decadenza dal riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio dalla prescrizione dei ratei pensionistici. Rileva che l’eccezione fondata sull’art. 143, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 è stata proposta soltanto in appello e, dunque, non è esaminabile in questo grado. Il motivo va invece scrutinato sul piano della prescrizione quinquennale ex art. 2 della legge n. 428/1985, che ha sostituito il primo comma dell’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939.

La disciplina richiamata prevede che le rate di pensione dovute dallo Stato si prescrivono in cinque anni, applicandosi il termine anche alle rate e differenze arretrate, con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Secondo costante giurisprudenza contabile, il termine riguarda tutti i trattamenti pensionistici, retributivi e risarcitori, e le relative componenti accessorie. L’assoggettamento alla prescrizione opera anche per i ratei non ancora liquidi ed esigibili, in linea con i principi della Corte costituzionale.

Punto decisivo è la ricostruzione cronologica del procedimento. La domanda amministrativa risale al 1973; il decreto negativo è del 27.11.2002; il decreto concessorio della pensione tabellare di 8^ categoria dal 1.4.2003 è del 3.10.2005. Con quest’ultimo provvedimento gli interessati erano consapevoli che la decorrenza della pensione di privilegio era ancorata alla domanda di aggravamento e non alla domanda originaria del 1973.

Poiché nel 2005 era ormai passata in giudicato la sentenza del 1995 che aveva giudicato tempestiva l’istanza pensionistica del 1973, gli eredi ben potevano agire tempestivamente per la retrodatazione del diritto. Il ricorso è stato invece proposto nel 2015, oltre il quinquennio. La Corte accoglie quindi l’appello sul primo motivo, dichiarando la prescrizione dei ratei maturati oltre il quinquennio antecedente la domanda giudiziale.

La soccombenza reciproca su punti di diritto impone la compensazione delle spese di lite. L’appello è pertanto accolto parzialmente nei sensi di motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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