Pensione indiretta del superstite di lavoratore autonomo e requisito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15294 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione indiretta in favore del familiare di un lavoratore autonomo deceduto non opera il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali. Resta necessaria la sussistenza del requisito del versamento effettivo dei contributi per i periodi prescritti, con la conseguenza che non ha diritto a detta pensione il coniuge superstite quando, al momento del decesso, l’assicurato non poteva far valere il minimo di contribuzione richiesto. È fatta salva la facoltà del superstite di ovviare all’omissione contributiva del dante causa, con conseguente successiva maturazione del requisito utile alla pensione indiretta.
Il Fatto
Il coniuge di un consulente del lavoro deceduto domandava all’ENPACL la pensione indiretta a decorrere dal 2009. Il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda e disponeva la compensazione, nei limiti degli artt. 1246 cod. civ. e 545 cod. proc. civ., tra gli importi dovuti e la somma di euro 49.486 per contributi soggettivi integrativi rimasti a carico del dante causa.
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione. L’ente previdenziale ricorreva allora per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione della disciplina della contribuzione e il difetto del requisito contributivo in capo al lavoratore autonomo. La pensionata resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla struttura della pensione indiretta, che presuppone il possesso, da parte del dante causa, dei requisiti amministrativi, contributivi e anagrafici previsti per la pensione. Il diritto del superstite è iure proprio, ma trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione assicurativa dell’assicurato, la cui morte costituisce uno dei requisiti soggettivi della prestazione.
Il Collegio richiama il diverso orientamento espresso da Sez. L n. 23569 del 12.09.2008 e da Sez. L n. 13938 del 16.06.2006, secondo cui, quando il lavoratore autonomo muoia senza aver versato i contributi, i superstiti hanno diritto alla pensione indiretta iure proprio e tale diritto non è escluso dall’inadempimento del de cuius. Richiama però anche l’indirizzo di Sez. L n. 26443 del 29.09.2021, che collega la maturazione del diritto alla posizione assicurativa del dante causa.
Su questa linea la Corte osserva che i tre rischi della vecchiaia, dell’invalidità e della morte sono conglobati in un’unica forma assicurativa e che, come ricordato da Sez. L n. 3519 del 27.04.1990, il diritto alla pensione indiretta matura parallelamente agli altri trattamenti e sotto gli stessi presupposti. Ne deriva che la regola dell’automatismo delle prestazioni non si applica ai lavoratori autonomi: finché i contributi non sono pagati nella misura di legge, non matura il diritto alla pensione né, correlativamente, quello del familiare alla pensione indiretta.
Il principio è confermato, pur con riferimento alla pensione di reversibilità, da Sez. L n. 11283 del 23.11.1990 e da Sez. L n. 5019 del 29.08.1980, che escludono la rilevanza dell’integrazione contributiva post mortem, restando gli effetti della mora consolidatisi con la morte dell’assicurato.
Nel caso di specie era pacifico che i contributi non fossero mai stati versati dal dante causa nella misura minima necessaria. La Corte accoglie quindi il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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