Pensione Polizia Penitenziaria e ne bis in idem: ricorso inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 537 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dinanzi alla Corte dei conti in materia pensionistica è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem quando il rapporto controverso è il medesimo già definito con sentenza passata in giudicato tra le stesse parti, con identità di petitum e causa petendi. L’inammissibilità opera anche quando la parte ricorrente, preso atto della precedente pronuncia e della sua integrale esecuzione da parte dell’ente previdenziale, chieda la dichiarazione di cessata materia del contendere. Il giudice non può pronunciarsi nuovamente su un rapporto già coperto da giudicato, dovendosi limitare a rilevare il difetto del presupposto processuale. In caso di soccombenza, la compensazione integrale delle spese è giustificata dalla tendenziale gratuità del processo pensionistico, dalla complessiva evoluzione della vicenda e dal comportamento processuale delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente della Polizia Penitenziaria cessato dal servizio nel giugno 2016, è beneficiario di un trattamento pensionistico liquidato secondo il sistema misto di cui all’art. 1, commi 12 e 13, della legge 8.8.1995 n. 335, non avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni.

Con il presente giudizio, limitatamente ai periodi maturati fino al 31.12.1995 e determinati con il sistema retributivo, il ricorrente ha rivendicato l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. 29.12.1973 n. 1092, che per il personale militare con anzianità tra quindici e venti anni fissa la pensione al 44% della base pensionabile. L’Inps avrebbe invece applicato l’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, dettato per il personale civile, che alla stessa anzianità riconosce il 35% della base pensionabile.

La Motivazione della Corte

Costituendosi, l’Inps ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, rilevando l’esistenza di una precedente pronuncia della medesima Sezione, intercorsa tra le stesse parti con identico petitum e causa petendi, e precisando che di quella decisione era stata data integrale esecuzione.

Il ricorrente, con successiva memoria, ha confermato di aver già ottenuto il ricalcolo rivendicato, dichiarando di non essere stato edotto della precedente iniziativa giudiziale e chiedendo anch’egli la cessazione della materia del contendere.

La Corte non ha accolto la prospettazione delle parti in termini di cessazione della materia del contendere e ha riqualificato la vicenda processuale. Il rapporto sul quale si controverte è il medesimo già esaminato con la sentenza n. 523 del 20.6.2022, con conclusioni coperte da giudicato.

Il giudice ha quindi rilevato il difetto del presupposto processuale, dichiarando il ricorso inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. La pronuncia anteriore, intervenuta tra le stesse parti sul medesimo oggetto, impedisce una nuova decisione sul rapporto già definito.

Quanto alle spese, la Corte ne ha disposto l’integrale compensazione, in ragione della tendenziale gratuità del processo pensionistico, dell’evoluzione complessiva della vicenda contenziosa e del comportamento processuale delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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