Passaggio di consegne tra agenti contabili e discarico del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 227 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato deposito del verbale di passaggio di consegne tra consegnatario cessante e consegnatario subentrante, prescritto dall’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002, impedisce il discarico dell’agente contabile e l’approvazione del conto giudiziale, pur in presenza di una gestione formalmente e sostanzialmente regolare. L’adempimento ha natura sostanziale e concorre alla perimetrazione delle gestioni, consentendo la corretta imputazione di ammanchi e irregolarità. Ove il passaggio non sia stato documentato, si determina una confusione di gestione tra i due agenti, con responsabilità contabile solidale. Non supplisce alla mancanza del verbale alcuna ulteriore documentazione contabile, poiché l’adempimento richiede l’intervento di un terzo rappresentante dell’Amministrazione, tenuto a riscontrare fattivamente i dati.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un’articolazione periferica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, addetto alla gestione delle cartelle del gioco del “Bingo” per il periodo 01.09.2021 – 31.12.2021, con conto depositato in data 29.04.2022.
Con relazione del magistrato istruttore venivano segnalate irregolarità del conto. Nel corso dell’esercizio si era verificato un passaggio di consegne tra il consegnatario cessante e quello subentrante, ma non era stato redatto il prescritto verbale. L’agente contabile, costituitosi con memoria, eccepiva che l’adempimento fosse rimesso all’Amministrazione di appartenenza e che, all’atto del trasferimento, non vi fosse alcuna indicazione in ordine al passaggio di consegne. La questione approda così alla Sezione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma la sussistenza dei presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), C.G.C., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni dei medesimi agenti. L’adempimento è di carattere sostanziale e mira alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, nell’interesse dell’Amministrazione e dello stesso agente, che solo così si libera delle responsabilità connesse.
Nel merito, la regolarità della gestione dal punto di vista formale e sostanziale, già indicata dal magistrato istruttore, non consente il discarico dell’agente in ragione del mancato deposito del verbale di passaggio di consegne, la cui redazione è prescritta dall’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002. Il Collegio ne richiama il testo: la consegna avviene sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall’inventario e dalle altre scritture, con eventuale clausola di riserva da sciogliere entro termini definiti; del passaggio è redatto apposito verbale, con evidenza dei beni in uso precario e di quelli mancanti, con segnalazione alla competente Procura regionale in quest’ultimo caso.
L’adempimento, doveroso, vede concorrere il consegnatario uscente, quello subentrante e i rappresentanti dell’Amministrazione. Le disposizioni di legge in materia — richiamati gli artt. 181, 182 e 612 del R.D. n. 827/1924 — hanno la funzione di perimetrare le gestioni contabili di ciascun agente, per consentire la corretta imputazione di ammanchi e irregolarità. Ove il passaggio non vi sia stato, la giurisprudenza contabile consolidata afferma la responsabilità contabile solidale dei due agenti, con confusione di gestione e incertezza sul momento storico in cui il danno si è prodotto. Il passaggio correttamente attuato consente invece la puntuale separazione delle responsabilità tra gli agenti succeduti nel tempo.
Il Collegio esclude poi che alla mancanza del verbale possa supplire altra documentazione contabile, poiché l’adempimento richiede l’intervento di un terzo rappresentante dell’Amministrazione, tenuto a riscontrare fattivamente la correttezza dei dati e non a prenderne atto solo formalmente, come previsto dall’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 254/2002. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 C.G.C., la Sezione ribadisce che la mancata produzione non è addebitabile all’agente contabile ma all’Amministrazione, tenuta per legge a porre in essere l’adempimento. Per l’effetto, il conto non può essere approvato e l’agente non può essere discaricato; nulla sulle spese, in assenza di statuizione di condanna.
Nota della Redazione
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