Riliquidazione pensione Polizia di Stato con aliquota 2,44% dal 2022 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 111 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 estende espressamente al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile la disciplina dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. La disposizione opera senza efficacia retroattiva: gli effetti si producono solo per i ratei maturati dall’entrata in vigore della norma. Il diritto alla riliquidazione presuppone il possesso dei requisiti elaborati dalle Sezioni Riunite e non è precluso dal collocamento in quiescenza anteriore al 1° gennaio 2022. La mera attività amministrativa di riordino degli uffici non integra prova dell’adempimento e non determina la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di trattamento pensionistico in qualità di ex appartenenti alla Polizia di Stato, hanno chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, oltre rivalutazione e interessi. Hanno invocato l’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che ha esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile la disciplina dettata per il personale militare, con aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile.
L’INPS ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa domanda amministrativa e, nel merito, ha sostenuto l’irretroattività della normativa sopravvenuta, invocando in subordine la cessazione della materia del contendere e l’esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione. Nel corso dell’udienza le parti hanno dato atto dell’intervenuto pagamento per due ricorrenti, residuando la posizione del terzo.
La Motivazione della Corte
L’eccezione di inammissibilità è respinta: risulta versata in atti espressa istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico. Per i due ricorrenti integralmente soddisfatti è dichiarata la cessazione della materia del contendere, come congiuntamente richiesto dalle difese.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. La legge n. 121/1981 ha disciolto il corpo militare delle Guardie di Pubblica Sicurezza e istituito la Polizia di Stato, corpo civile di nuova costituzione. L’art. 112 legge n. 121/1983 ha indicato quali disposizioni previste per le Forze Armate restassero applicabili alla Polizia di Stato: tra queste non figura l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Le equiparazioni contenute nell’art. 5, comma 6, d.l. n. 387/1987 e nell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 attengono all’acquisizione del diritto alla pensione, non alla determinazione della sua misura, e la loro natura eccezionale ne impedisce l’estensione analogica.
Il quadro è mutato con l’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che ha esteso espressamente detto beneficio. La Corte richiama la Corte costituzionale n. 33 del 2023, che ha escluso l’esistenza di un principio di piena omogeneità tra dipendenti civili e militari, e le pronunce delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e 12/2021/QM, che hanno fissato i requisiti del beneficio: cessazione dal servizio con anzianità superiore a venti anni e presenza, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità di servizio anche inferiore a quindici anni, con liquidazione nella misura del 2,44% per ciascun anno maturato sino a tale data.
Sul piano dell’efficacia temporale, la Corte applica l’art. 11 preleggi e il principio di irretroattività. Il trattamento pensionistico è prestazione periodica i cui effetti si producono per l’intera vita del beneficiario: gli effetti della novella si producono anche in favore dei soggetti già collocati in quiescenza, ma con efficacia limitata ai ratei maturati dalla data di entrata in vigore della norma. Non possono pertanto accogliersi le domande di ricalcolo dalla data del collocamento a riposo.
La Corte esclude infine la cessazione della materia del contendere per il ricorrente residuo: l’INPS, pur avendo rappresentato di avere fornito indirizzi ai propri uffici, non produce alcun provvedimento che provi l’avvenuto adempimento. Il ricorso è accolto con declaratoria del diritto alla riliquidazione mediante applicazione dell’aliquota del 2,44% annuo sulla quota retributiva, a decorrere dal 1° gennaio 2022, oltre rivalutazione e interessi senza cumulo, e condanna alle spese liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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