Rinunzia agli atti e omessa notifica: estinzione del giudizio contabile senza accettazione del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 194 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia agli atti del processo nel giudizio contabile, disciplinata dall’art. 110 c.g.c., determina l’estinzione del giudizio pronunciata con sentenza di rito, senza pronuncia sulle spese. L’accettazione della rinunzia da parte del convenuto, richiesta dal comma 3 dell’art. 110 c.g.c., non è necessaria quando il rapporto processuale non si è instaurato per omessa notifica dell’atto di citazione da parte della Procura regionale. La rinunzia agli atti non estingue l’azione, ai sensi dell’art. 111, comma 5, c.g.c., investendo solo gli atti processuali.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana aveva convenuto in giudizio un dipendente ANAS, già condannato in sede penale per corruzione e in sede contabile al risarcimento del danno all’immagine, per sentir dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di un atto di compravendita immobiliare stipulato nel 2021. L’azione revocatoria era volta a tutelare le ragioni creditorie dell’Erario e dell’ANAS, asseritamente pregiudicate dall’alienazione dell’unico immobile di proprietà del convenuto.
All’udienza pubblica del 1° luglio 2026, il Pubblico Ministero, constatata la mancata costituzione del convenuto e l’assenza di prova dell’avvenuta notificazione dell’atto introduttivo, dichiarava di rinunziare agli atti del processo, rimettendo la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha preliminarmente inquadrato la rinunzia agli atti del processo come atto di abdicazione al diritto di ottenere una decisione di merito, con la conseguenza di privare il giudice del potere di decidere la causa. Ha quindi richiamato la disciplina specifica di cui all’art. 110 c.g.c., successiva a quella prevista dall’art. 12 R.D. 1038/1933, evidenziando che la rinunzia può essere compiuta anche dal pubblico ministero mediante dichiarazione in udienza e che, di regola, produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte.
Il Collegio ha tuttavia ritenuto che, nel caso di specie, la mancata accettazione da parte del convenuto non costituisse ostacolo all’estinzione del giudizio. La ragione è individuata nella mancata instaurazione del rapporto processuale, determinata dall’omessa notifica dell’atto di citazione da parte della Procura regionale. In tale evenienza, ha osservato la Corte, non vi è una controparte processuale che possa accettare la rinunzia, sicché la dichiarazione del P.M. è idonea a produrre i suoi effetti.
Sulla base di queste argomentazioni, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Riunite (sent. 8/2017), la Sezione ha dichiarato l’estinzione del giudizio, precisando che la declaratoria non dà luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c. e che la rinunzia non estingue l’azione, potendo la Procura riproporre la domanda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.