Responsabilità medica per consenso informato carente e tecnica chirurgica obsoleta (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 51 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: la sua omissione, in assenza di trattamento obbligatorio per legge o di stato di necessità, rende illecito l’intervento anche quando risulti nell’interesse del paziente. Sul piano della responsabilità amministrativa, l’uso di una tecnica chirurgica non contemplata dalle linee guida di riferimento, associato alla mancata informazione sui rischi e sulle alternative praticabili, integra colpa grave per consapevole assunzione del rischio. Ne consegue la risarcibilità del danno erariale indiretto subito dall’azienda ospedaliera, comprensivo del risarcimento corrisposto al danneggiato e delle spese legali sostenute dall’ente.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due sanitari di un’azienda ospedaliera, contestando il danno complessivo di euro 28.802,71, ripartito per il 70% in capo al primo operatore e per il 30% al secondo. Il pregiudizio derivava dal recepimento, con deliberazione del Direttore generale, di un accordo transattivo sottoscritto a definizione di un giudizio promosso da un paziente che assumeva di essere stato danneggiato da un intervento di legatura e stripping di vene varicose eseguito in regime di libera professione intramuraria.
La pretesa risarcitoria si fondava su una C.T.U. depositata innanzi al Tribunale, secondo cui la tecnica impiegata — lo stripping lungo — era metodologia abbandonata per l’elevato rischio di lesioni nervose, e il paziente non era stato informato né dei rischi né delle alternative. Entrambi i convenuti chiesero il rito abbreviato ex art. 130 C.G.C., ma solo il secondo versò nei termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di definizione alternativa: il pagamento delle somme determinate con decreto presidenziale intervenne oltre il termine perentorio di trenta giorni, non prorogabile né abbreviabile in base ad accordo tra le parti (art. 43, commi 2 e 5, del C.G.C.). Nessuna rimessione in termini venne richiesta, essendosi il difensore limitato a invocare l’inerzia della compagnia assicurativa.
Nel merito, la Corte ha distinto l’inadeguatezza della rappresentazione al paziente dalla correttezza tecnica dell’intervento. La mera indicazione del codice 119 nella cartella clinica non equivale a informazione sui rischi e sulle alternative: l’obbligo di consenso informato era principio consolidato prima della legge n. 219 del 2017, dovendosi escludere che rilevi la qualità del paziente, anche se medico egli stesso.
Determinante è risultata la consulenza tecnica, che ha ricondotto lo stripping lungo a tecnica non contemplata dalle linee guida flebologiche, sacrificate alla termoablazione e allo stripping corto proprio per l’elevata percentuale di complicanza neuroperiferica. Il convenuto non era stato in grado di dimostrare l’equivalenza della tecnica prescelta. Il Collegio ha ritenuto il paziente privato di ogni coinvolgimento decisionale, anteponendosi il convincimento del sanitario.
Ha affermato quindi la colpa grave, ravvisando un concorso di elementi sintomatici della consapevole assunzione del rischio — configurabile come colpa cosciente — per la mancata attenzione al diritto al consenso e all’assenza di indicazioni della tecnica nelle linee guida di riferimento. In termini di giudizio controfattuale, il paziente non avrebbe assentito se correttamente edotto.
Quanto al nesso causale, la Corte ha richiamato il principio del “più probabile che non”, rilevando che il convenuto non aveva prospettato alcun diverso fattore concausale dell’invalidità permanente. Confermata la ripartizione dell’addebito nella misura del 70% e l’assenza delle condizioni per il potere riduttivo, la pronuncia ha accolto integralmente la domanda.
Nota della Redazione
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