Insussistenza obbligo resa del conto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 149 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni mobili o alle materie per le quali egli non abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. La qualificazione formale del prospetto come conto del consegnatario, ricalcante il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, non è sufficiente a fondare l’obbligo quando difetti il presupposto sostanziale della custodia. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio contabile e la restituzione degli atti all’ente locale, restando assorbita ogni valutazione di merito.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di conto iscritto su un conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2022 e depositato nel luglio 2023. Il prospetto è stato qualificato come conto del consegnatario di beni di un ente locale e riferito all’agente contabile indicato come R.T.I.
La gestione oggetto del rendiconto non concerneva beni mobili o materie per le quali l’agente avesse il debito di custodia. Su questa premessa la Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, e su tale conclusione si è allineato il giudice contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del conto in esame, un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, cioè il modello contabile della gestione del consegnatario di beni degli enti locali. La qualificazione formale del documento, tuttavia, non è decisiva: ciò che rileva è il presupposto sostanziale dell’obbligo di resa.
La Corte verifica allora se la gestione rendicontata riguardi beni mobili o materie per cui l’agente contabile abbia il debito di custodia, richiamando gli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. L’esito di tale verifica è negativo: difetta il titolo della custodia, e con esso il fondamento dell’obbligo di conto.
La conclusione della Procura regionale, favorevole all’improcedibilità, viene dichiarata conforme alla pacifica giurisprudenza contabile, espressamente richiamata con una pluralità di precedenti: questa stessa Sezione (n. 217/2018), la Sezione Abruzzo (nn. 89 e 102/2015), la Sezione Toscana (nn. 60 e 61/2016), la Sezione Friuli-Venezia Giulia (n. 17/2014) e la Sezione Calabria (n. 323/2013). Da tale orientamento si ricava il principio per cui, rispetto ai beni privi del presupposto della custodia, non è configurabile alcun obbligo di resa del conto giudiziale.
Il percorso argomentativo non richiede ulteriori accertamenti di merito: escluso l’obbligo, il giudizio di conto non può proseguire. La Corte dichiara pertanto l’improcedibilità del giudizio e dispone la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla è liquidato per le spese, stante la pronuncia in rito.
La decisione resta sul piano processuale e non investe la gestione nel merito, coerentemente con il rilievo assorbente del difetto del presupposto sostanziale dell’obbligo di rendicontazione.
Nota della Redazione
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