Certificati medici falsi e retribuzione piena: danno erariale per la P.A. (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 177 del 06.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che, mediante la produzione di referti specialistici contraffatti o mai emessi, induca in errore i medici di base e ottenga certificazioni di gravi patologie atte a escluderlo dal computo del periodo di comporto, risponde del danno erariale corrispondente all’intera retribuzione percepita. Il diritto alla retribuzione piena, previsto dall’art. 17, comma 9, CCNL Comparto Scuola 29.11.2007, presuppone la ricorrenza effettiva dei presupposti certificativi: la sua elusione mediante artifici integra condotta dolosa risarcibile. Nel giudizio di responsabilità amministrativa le prove acquisite in sede penale sono liberamente valutabili dal giudice contabile. La mancata costituzione del convenuto, ritualmente citato, non esonera il giudice dall’accertamento del nesso causale tra condotta ed esborso indebito.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il collaboratore scolastico di un istituto statale lodigiano, in servizio dal 2012, chiedendo la condanna al risarcimento di € 115.711,93 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’invito a dedurre non era stato seguito da controdeduzioni e il convenuto non si è costituito in giudizio.
L’informativa della Guardia di Finanza del 9.5.2022 aveva segnalato l’indebita percezione della retribuzione per assenze continuate da malattia, giustificate da certificazioni fondate su referti specialistici risultati inesistenti o contraffatti. Risultava che il dipendente, dal 9.8.2013 al gennaio 2023, era stato ininterrottamente assente dal servizio senza mai svolgere attività lavorativa, percependo l’intera retribuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto, ritualmente citato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e ha ritenuto pacifico il rapporto di servizio con l’amministrazione scolastica.
Nel merito, i giudici hanno richiamato l’art. 17, comma 9, CCNL Comparto Scuola 29.11.2007, che prevede l’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e l’erogazione dell’intera retribuzione in presenza di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti. Le circolari dell’USR Lombardia precisano che la gravità deve essere accertata e certificata dalla ASL e che occorre una successiva certificazione del medico curante o della struttura ospedaliera attestante l’effettività delle terapie.
La Corte ha accertato che i certificati rilasciati dai due medici di base erano fondati su referti specialistici che i medici specialisti hanno smentito di aver mai redatto, e su altri tre referti risultati falsi o manomessi. I fatti sono stati confermati dalle dichiarazioni del dirigente scolastico e dei sanitari, nonché dagli accertamenti presso la ASST di Lodi e presso l’ambulatorio di cardiologia di Codogno.
Quanto alla valutazione delle prove, il Collegio ha ribadito che le risultanze delle indagini penali sono liberamente valutabili in sede contabile. La mancata contestazione dei fatti da parte del convenuto, unitamente alla documentazione acquisita, integra piena prova della condotta illecita rilevante in sede di responsabilità amministrativa.
La Corte ha ravvisato il dolo nella condotta, essendo i fatti anche di rilievo penale, e ha confermato il nesso causale tra la presentazione dei falsi certificati di malattia grave e l’esborso retributivo al 100%: la somma è stata erogata senza controprestazione lavorativa e in mancanza dei presupposti richiesti dal CCNL per la tutela del lavoratore gravemente infermo. La condanna è stata pertanto pronunciata per l’importo complessivo percepito dall’giugno 2018 al maggio 2023, con rivalutazione monetaria secondo l’indice Istat e interessi legali al soddisfo.
Nota della Redazione
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