Pensione privilegiata e causa di servizio: onere di allegazione e prove generiche (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, presuppone che la patologia sia allegata in modo circostanziato e provata dal ricorrente. La genericità delle deduzioni difensive non consente l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, che si risolverebbe in un accertamento esplorativo e perciò inammissibile. Ove la causa di servizio sia già stata riconosciuta in sede amministrativa, in esecuzione di una pronuncia del giudice amministrativo e senza contestazione della parte resistente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Resta distinta la domanda di pensione privilegiata ordinaria, che richiede la prova della sopraggiunta inabilità al servizio e non può essere accolta quando il ricorrente sia ancora in servizio e tale presupposto non sia neppure allegato.

Il Fatto

Il ricorrente è un militare dell’Esercito in servizio presso un reparto dislocato in Friuli-Venezia Giulia. Nel gennaio 2020 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità — un linfoma e una lesione polmonare — e la concessione dell’equo indennizzo. Nel 2021 la competente commissione medico-legale ha ascritto la prima patologia alla Tabella A, categoria 8ª, e ha giudicato la seconda non ascrivibile a categoria. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 2022, ha escluso la dipendenza della prima infermità da fatti di servizio e ha dichiarato di non potersi pronunciare sulla seconda, in quanto mero reperto clinico-strumentale. Il Ministero della Difesa ha quindi respinto la richiesta di equo indennizzo.

Su ricorso del militare, il TAR Friuli-Venezia Giulia ha annullato il parere del Comitato e il conseguente decreto di rigetto limitatamente alla prima patologia, con riguardo alla possibile efficienza causale dei periodi di servizio svolti in aree di operazioni estere, rigettando invece il ricorso quanto alla lesione polmonare. Nel giudizio contabile il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire, alla cessazione del servizio, la pensione privilegiata ordinaria per entrambe le infermità, ai sensi degli artt. 64 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, e ha chiesto disporsi CTU medico-legale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha innanzitutto verificato la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarando la contumacia del Ministero della Difesa. Sul primo capo della domanda, relativo alla patologia ematologica, il giudice ha preso atto del nuovo parere emesso dal Comitato di verifica in esecuzione della sentenza del TAR Friuli-Venezia Giulia n. 218/2023, con cui la causa di servizio era stata riconosciuta. Poiché tale riconoscimento non è stato contestato dall’INPS, che ha concluso in tal senso all’udienza, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione a quella patologia.

Diverso esito ha avuto la domanda relativa alla lesione polmonare. Il giudice ha rilevato che la pretesa non è stata circostanziata adeguatamente in fatto e non risulta provata. Le deduzioni della difesa e la consulenza di parte allegata al ricorso sono state giudicate del tutto generiche e inidonee a dimostrare la fondatezza di quanto azionato.

Da tale rilievo la Corte ha tratto la conseguenza processuale: la genericità delle difese rende inammissibile la disposta CTU, perché l’accertamento tecnico si risolverebbe in un’indagine esplorativa, diretta cioè a ricercare la prova di un fatto che la parte non ha allegato né dimostrato. Il ricorso è stato quindi rigettato con riguardo alle ulteriori domande proposte.

La Corte ha infine affrontato la domanda di pensione privilegiata ordinaria, osservando che l’atto introduttivo richiedeva, oltre all’accertamento della causa di servizio, anche il riconoscimento di tale trattamento. L’INPS ha contestato il difetto del presupposto dell’inabilità al servizio, non provata né allegata, evidenziando che il ricorrente risulta ancora in servizio. Su questo piano il ricorso non è stato accolto. Quanto alle spese, il giudice ha disposto la parziale compensazione con riferimento alla cessazione della materia del contendere, liquidando in favore dell’INPS, in misura ridotta per la domanda rigettata, l’importo di euro 500,00 oltre il 15% per spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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