Indebito pensionistico da sentenza poi riformata: recupero doveroso (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 37 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le somme corrisposte al pensionato in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in senso a lui sfavorevole, devono essere restituite. L’obbligo restitutorio non integra una ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. e non presuppone un errore dell’ente erogatore: esso discende dall’effetto espansivo esterno della riforma, che travolge retroattivamente gli atti dipendenti dalla sentenza riformata, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., applicabile al processo contabile per il rinvio di cui all’art. 7 c.g.c. Ne consegue che la buona fede del percettore è irrilevante e che il regime di irripetibilità previsto dall’art. 13, comma 1, della l. n. 412 del 1991 non trova applicazione, mancando un indebito da errore dell’istituto.
Il Fatto
Il ricorrente, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza nel 2007, ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS ha chiesto la restituzione di un importo lordo di euro 28.604,80, corrisposto in eccedenza sul trattamento pensionistico. La richiesta trae origine dal ricalcolo della pensione operato dall’amministrazione di appartenenza in attuazione di una sentenza della Sezione giurisdizionale regionale, poi riformata in appello a seguito di revocazione.
Il ricorrente ha domandato l’accertamento della legittimità dell’erogazione e, in subordine, la declaratoria di irripetibilità dell’indebito per esclusiva imputabilità dell’errore all’INPS e per la propria buona fede, oltre alla restituzione delle somme già trattenute. Ha inoltre eccepito la prescrizione dell’azione di recupero.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte respinge le eccezioni relative alla comunicazione PEC di avvio del procedimento. L’eccepita nullità della notifica per l’utilizzo di un indirizzo non presente nei pubblici elenchi è infondata, perché la notifica ha raggiunto lo scopo: il destinatario ha acquisito piena conoscenza dell’atto e ha esercitato compiutamente la propria difesa, come dimostra la stessa proposizione delle eccezioni. Trova applicazione l’art. 156, comma 3, c.p.c., operante anche nel processo contabile. Le ulteriori doglianze sulla ricevuta di accettazione, sulla firma digitale e sull’idoneità probatoria del file allegato restano assorbite dal medesimo principio.
Nel merito, la Corte ricostruisce la vicenda processuale. La sentenza regionale aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo della pensione con l’aliquota del 2,93% di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, e l’amministrazione aveva rideterminato il trattamento. Avverso tale pronuncia il Ministero della Difesa e l’INPS avevano proposto impugnazione; la sentenza d’appello aveva dichiarato inammissibili i gravami. Il successivo ricorso per revocazione è stato accolto e, in riesame, la sentenza di primo grado è stata riformata, stabilendo il calcolo in applicazione dei criteri delle Sezioni Riunite, con aliquota del 2,44% annuo. L’amministrazione ha quindi riliquidato la pensione e l’INPS ha avviato il recupero.
La Corte esclude che il regime invocato dal ricorrente — fondato sull’art. 52 della l. n. 88 del 1989 e sull’art. 13, comma 1, della l. n. 412 del 1991 — sia applicabile. Tali disposizioni presuppongono un indebito scaturito da un errore dell’ente erogatore nella liquidazione o variazione del trattamento. Nella specie difetta il presupposto: le somme non sono state erogate per errore dell’INPS, ma in esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 169 c.g.c., poi travolta dalla riforma. L’indebito non è riconducibile a un errore, bensì alla caducazione del titolo giurisdizionale dell’erogazione.
Richiamando il principio delle Sezioni Riunite n. 18/2017/QM, la Corte qualifica l’obbligo come restitutorio e non come ripetizione dell’indebito oggettivo. Il fondamento è nell’effetto espansivo esterno della riforma, che travolge retroattivamente gli atti e i provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata, comprese le erogazioni già effettuate. Il giudicato formatosi a seguito della revocazione è definitivo e rende incontestabile l’assenza di causa dei pagamenti in eccesso. Da ciò la Corte fa discendere l’irrilevanza della buona fede e l’inconfigurabilità di alcun affidamento tutelabile, poiché il percettore conosceva l’esito sfavorevole della vicenda processuale.
Non trova applicazione neppure l’art. 47, comma 6-quinquies, d.l. n. 269/2003, limitato per la sua natura eccezionale alla materia dell’esposizione ad amianto. Quanto all’art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, la Corte ne esclude l’operatività per duplice ragione: la norma presuppone un indebito di natura reddituale, e comunque il termine di decadenza non può decorrere prima che il credito restitutorio sia divenuto esigibile, ciò che è avvenuto solo con la pronuncia definitiva d’appello. Generica e non accoglibile è infine l’eccezione di prescrizione. Il ricorso è rigettato e le spese sono compensate, in ragione del mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
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Nota della Redazione
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