Pensione privilegiata e causa di servizio: valore del parere medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 23 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il giudice contabile decide sulla base del parere del collegio medico-legale istituito presso la Corte dei conti, purché adeguatamente motivato e non contraddetto da osservazioni delle parti. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’ascrivibilità tabellare seguono le conclusioni del parere, con conseguente accoglimento del ricorso nei soli limiti ivi indicati. Le infermità ricondotte a fattori costituzionali o a errate abitudini di vita, estranee al servizio, non danno luogo al trattamento di privilegio. La parziale soccombenza giustifica la riduzione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in servizio dal 1980, aveva svolto a lungo mansioni di capo scorta presso il Nucleo traduzioni e tribunale di Milano, con turni definiti usuranti e condizioni ambientali disagiate. Nel 2019 aveva chiesto la pensione privilegiata per coxartrosi bilaterale, gonartrosi e ipertensione arteriosa, lamentando il nesso causale o concausale con il servizio prestato.
L’INPS aveva respinto l’istanza con provvedimento negativo per PPO, comunicato il 01.03.2022. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, insistendo sul nesso eziologico e chiedendo, in via gradata, l’ascrizione alla sesta, ottava e quinta categoria della Tabella A, oltre alla nomina di consulenti tecnici. L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto per carenze probatorie.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha rilevato che il fascicolo amministrativo non era stato trasmesso nei termini del codice di giustizia contabile. Con ordinanza n. 36 del 20 luglio 2023 ha quindi investito il Collegio medico-legale presso la Corte dei conti di due quesiti: l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate e la classificazione tabellare ai sensi del d.P.R. n. 915/1978, con riguardo alla tabella F allegata al d.P.R. n. 834/1981.
La relazione definitiva, depositata il 21 dicembre 2023, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per coxartrosi e gonartrosi, ascrivibili singolarmente all’ottava categoria della Tabella A e, per cumulo, alla settima categoria a vita. Il giudice ha ritenuto tale conclusione sorretta da congrua e specifica motivazione e manifestamente condivisa dall’amministrazione previdenziale e dalla stessa difesa di parte attrice.
Diversa sorte ha avuto la patologia ipertensiva: il collegio l’ha ricondotta a fattori di predisposizione costituzionale, favoriti da sovrappeso e abitudini alimentari scorrette. La Corte ha giudicato esaustive le motivazioni addotte e non scalfite da osservazioni contrarie, né nella fase propedeutica al parere definitivo né in udienza.
Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, con riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata a vita per le patologie artrosiche dalla data di proposizione della domanda, nella settima categoria della Tabella A per cumulo, oltre interessi e rivalutazione secondo i principi enunciati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.
L’INPS è stato condannato alle spese legali, liquidate in euro 1.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con riduzione di un terzo per la parziale soccombenza e in ragione del valore indeterminabile e della complessità bassa della causa.
Nota della Redazione
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