Moltiplicatore pensionistico: la base imponibile va incrementata e non sostituita (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 29 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il moltiplicatore previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 non sostituisce la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, ma vi aggiunge un importo pari a 5 volte la stessa, con la conseguenza che il montante contributivo va determinato moltiplicando per 6 il valore di riferimento. La base imponibile da assumere è la retribuzione degli ultimi 360 giorni di lavoro, comprensiva dei mesi prestati a cavallo di due anni solari, e non la sola retribuzione dell’ultimo anno solare. L’INPS che moltiplichi per 5 senza aggiungere la base imponibile applica un incremento pari a sole 4 volte, violando la lettera della norma. Ne deriva il diritto del pensionato alla rideterminazione della pensione e alla corresponsione degli arretrati, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato e collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, è titolare di pensione calcolata con il sistema misto. Non avendo potuto accedere all’istituto dell’ausiliaria, perché appartenente al personale escluso, ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, rilevando che il beneficio non risultava inserito correttamente nel foglio di calcolo.
Decorsi 120 giorni senza riscontro, ha adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto al ricalcolo, agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione. L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto, assumendo di aver correttamente applicato l’istituto.
La Motivazione della Corte
La questione non riguarda la spettanza del beneficio, pacifica e non contestata: il ricorrente appartiene al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluso dall’ausiliaria, ed è titolare di pensione liquidata con il sistema misto. Il thema decidendum si concentra unicamente sulle modalità di calcolo del moltiplicatore.
Il Giudice muove dalla lettera dell’art. 3, comma 7, che parla espressamente di “incremento” di un importo pari a 5 volte la base imponibile. L’incremento, per definizione, è il quid pluris rispetto a un dato di riferimento: si aggiunge, dunque, a ciò che era già dovuto. Ne segue che la base imponibile dell’ultimo anno va assunta e su di essa va calcolato il moltiplicatore, senza che quest’ultimo assorba la base stessa.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile conforme, che ha chiarito come l’INPS, moltiplicando per 5 senza aggiungere la base imponibile, abbia di fatto operato un incremento di sole 4 volte: Corte dei conti, Sez. giur. Calabria n. 229/2024, Sez. giur. Sardegna n. 118/2025, Sez. giur. Basilicata n. 65/2025 e Sez. giur. Sardegna n. 16/2026.
Quanto al periodo di riferimento, il Giudice accoglie la tesi subordinata del ricorrente: la base imponibile va commisurata alla retribuzione degli ultimi 360 giorni di lavoro, che coprono i mesi a cavallo tra il 2022 e il 2023, e non alla sola retribuzione dell’ultimo anno solare. L’INPS aveva omesso la quota relativa ai mesi prestati nel 2022, determinando la discrasia contestata.
Il ricorso è quindi accolto. L’Istituto è condannato alla rideterminazione della pensione sul maggiore montante contributivo, alla corresponsione degli arretrati dalla decorrenza del diritto e alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell’art. 167, comma 3, d.lgs. n. 174/2016. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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