Controllo concomitante e misure autocorrettive sul PN Inclusione (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 39 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo concomitante di cui all’art. 22 d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, assolve alla funzione di accelerare gli interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale. Allorquando l’Amministrazione dimostri di aver dato riscontro alle raccomandazioni del Collegio, quest’ultimo è chiamato a pronunciarsi sull’accertamento di tale circostanza, prendendo atto dell’avvio del percorso autocorrettivo. L’accertamento non esaurisce l’esercizio della funzione: il Collegio prosegue il controllo sull’efficacia delle misure adottate e sulla gestione del programma.
Il Fatto
Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha inserito nella programmazione annuale il “Programma nazionale Inclusione e Lotta alla povertà”, la cui Autorità di Gestione è la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Con la deliberazione n. 30/2024/CCC il Collegio aveva accertato una serie di criticità e rivolto al Ministero tre raccomandazioni: seguire la conclusione dei due avvisi in corso, portare a compimento la selezione degli operatori per il servizio di valutazione, acquisire dagli Organismi Intermedi i dati di monitoraggio. L’Amministrazione ha trasmesso il proprio riscontro; i Magistrati istruttori hanno quindi chiesto il deferimento al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica del riscontro fornito dall’Amministrazione rispetto alle raccomandazioni contenute nella deliberazione n. 30/2024/CCC. Sul primo rilievo, l’Autorità di Gestione ha rappresentato la conclusione della procedura relativa a uno dei due avvisi, con l’approvazione della graduatoria finale; per l’altro avviso la procedura di valutazione di merito risultava ancora in corso, con conclusione prevista entro fine ottobre 2024.
Quanto alla seconda raccomandazione, il Ministero ha proseguito l’iter per la selezione degli operatori economici cui affidare il servizio di valutazione strategica e operativa del Programma. Nel riscontro si dà conto dell’interlocuzione con il desk Italia della Commissione europea in ordine alla natura del termine previsto dall’art. 18, par. 2, del Regolamento (UE) 2021/1060: secondo il Ministero tale termine non sarebbe perentorio.
Sul terzo rilievo, il Collegio rileva che è stata avviata l’acquisizione dagli Organismi Intermedi dei dati necessari al monitoraggio sulle priorità e sugli obiettivi specifici, con trasmissione degli aggiornamenti sull’avanzamento finanziario e impegno a trasmettere al Collegio gli ulteriori dati prodotti.
La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata (Coll. contr. concomitante nn. 11, 15, 22, 24 e 25 del 2022; n. 3 e n. 4 del 2023; n. 2 e n. 31 del 2024): quando l’Amministrazione dimostra di aver dato riscontro alle raccomandazioni, il Collegio si pronuncia sull’accertamento di tale circostanza. La finalità del controllo concomitante e delle raccomandazioni è quella, fissata dall’art. 22 d.l. n. 76/2020, di accelerare gli interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale.
Allo stato degli atti, pertanto, sussistono le condizioni per una delibera che prenda atto dell’intervenuto avvio del percorso autocorrettivo da parte del Dicastero, restando fermo che il Collegio proseguirà l’esercizio delle sue funzioni di controllo concomitante sull’efficacia delle misure adottate e sulla gestione del Programma. La deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
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