Pensione privilegiata militare, decadenza quinquennale e accertamento d’ufficio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 10 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda amministrativa diretta a conseguire il trattamento privilegiato di pensione militare è sottoposta al termine di decadenza quinquennale di cui all’art. 169 d.P.R. n. 1092/1973. Per impedire il compiersi della decadenza non è sufficiente il semplice accertamento diagnostico dell’infermità invalidante ai fini terapeutici o di carriera: occorre una verificazione amministrativa dell’infermità, completa di esplicito giudizio medico-legale, anche negativo, espresso al termine di un subprocedimento di accertamento sulla dipendenza da causa di servizio. La procedibilità d’ufficio di cui all’art. 3, comma 2, r.d. n. 1024/1928 non è invocabile in presenza di un mero ricovero presso struttura sanitaria militare. L’obbligo di iniziativa officiosa della struttura sanitaria non discende dal fatto della degenza, ma richiede una constatazione che involga il nesso eziologico.
Il Fatto
Un ex soldato di leva presenta nel marzo 2014 domanda di pensione privilegiata tabellare per l’infermità lamentata, a distanza di ventotto anni dal congedo. L’amministrazione respinge l’istanza rilevandone l’inammissibilità per maturazione del termine quinquennale. Il giudice di primo grado rigetta il ricorso, ritenendo operante la decadenza e negando qualsiasi obbligo di accertamento d’ufficio a carico della struttura sanitaria, poiché il ricorrente era stato congedato per fine ferma e non per infermità dipendente dal servizio.
L’interessato propone appello, censurando la violazione dell’art. 169 d.P.R. n. 1092/1973 e degli artt. 2, 3 e 5 r.d. n. 1024/1928, oltre alla condanna alle spese. Sostiene che l’infermità sarebbe stata constatata durante il servizio con ricovero in struttura militare e che l’iniziativa officiosa era perciò dovuta. L’amministrazione si costituisce chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del termine come decadenziale. Il richiamo all’art. 9 d.lgs. luog. n. 497/1916, riprodotto dall’art. 169 d.P.R. n. 1092/1973, va letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1974, che ne ha circoscritto l’ambito alle sole pensioni di guerra, in ragione della particolare situazione bellica.
Il punto centrale è la nozione di constatazione dell’infermità. Il Collegio ribadisce che non basta la diagnosi terapeutica o di carriera: serve una verificazione amministrativa dell’infermità, con esplicito giudizio medico-legale, anche negativo, sul nesso eziologico con il servizio. Il ricovero presso l’ospedale militare nel 1986 è documentato, ma dal biglietto di uscita non emerge alcuna valutazione sulla dipendenza da causa di servizio.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Riunite n. 8/2001/QM: la decadenza non opera quando, durante il servizio, vi sia stata constatazione medico-legale dell’infermità, anche negativa e con la formula “allo stato degli atti”, con esplicita pronuncia sulla dipendenza. Ma tale accertamento specifico non si rinviene nel caso concreto. La degenza, di per sé, non integra la constatazione e non fa sorgere l’obbligo di attivazione d’ufficio della struttura sanitaria.
Nemmeno è invocabile la procedibilità d’ufficio dell’art. 3, comma 2, r.d. n. 1024/1928, che presuppone che le infermità siano insorte per certa o presunta ragione di servizio: tale presupposto non può desumersi dal solo ricovero. Poiché non ricorre un’ipotesi di cessazione per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, era necessaria la domanda ex art. 167, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, tardivamente presentata. Il primo motivo è infondato.
Anche il secondo motivo è respinto: il Collegio si conforma all’orientamento consolidato che, in caso di soccombenza della controparte, prevede la liquidazione delle spese legali in favore dell’amministrazione rappresentata dai propri funzionari. L’appello è rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Nota della Redazione
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