Parere negativo sull’acquisto di partecipazione societaria privo di motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 33 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un ente locale acquisisce una partecipazione societaria assolve l’onere di motivazione analitica richiesto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 solo se esplicita la stretta necessità della società per le finalità istituzionali, le ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, la comparazione tra gestione diretta ed esternalizzata e i criteri di affidamento dei servizi. La motivazione è insufficiente quando si limita a mere ripetizioni del dato legale o ad affermazioni apodittiche, senza business plan, analisi comparativa delle opzioni gestionali e criteri discretivi rispetto alle competenze degli uffici interni. In tal caso la Sezione regionale di controllo rende parere negativo e riserva le successive valutazioni alle funzioni di controllo sui rendiconti e sui piani di revisione delle partecipazioni.

Il Fatto

Un comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione con cui il consiglio comunale aveva approvato l’acquisto di una quota pari allo 0,60% del capitale sociale di una società a partecipazione interamente pubblica, operante in regime di in house providing, oltre alla corrispondente quota di sovrapprezzo.

L’operazione era subordinata all’ottenimento del parere favorevole della Corte o alla mancata pronuncia nel termine di sessanta giorni. Il comune ha precisato che l’ingresso nella compagine societaria sarebbe stato seguito solo successivamente dall’approvazione di un contratto di servizio, e che gli affidamenti in house non sarebbero stati conseguenza immediata dell’ingresso, essendo subordinati a una valutazione di convenienza e opportunità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la natura dell’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022, quale peculiare controllo incentrato sull’atto deliberativo di acquisizione e indirizzato alla sua motivazione. I parametri normativi si distinguono tra verifiche di conformità a legge — compatibilità dell’oggetto sociale con le finalità istituzionali, normativa sugli aiuti di Stato, artt. 7 e 8 TUSP — e verifiche di sana gestione finanziaria, relative alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla gestione diretta o esternalizzata.

Quanto alla necessità della società, la Corte rileva che la delibera richiama l’art. 4, comma 2, lett. d), TUSP e l’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, ma omette di definire i rapporti tra i futuri affidamenti e l’ordinaria attività degli uffici comunali. Manca ogni criterio discretivo o soglia di valore rispetto alle funzioni svolte dai dipendenti interni, con il rischio di duplicazioni, sovrapposizioni e conflitti tra i due plessi.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, il Collegio richiama la duplice accezione — oggettiva e soggettiva — elaborata dalle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/2022/QMIG. Emerge l’assenza del business plan e il richiamo generico ai bilanci societari, senza disamina dei contenuti e delle prospettive. La sostenibilità soggettiva è affidata alla sola indicazione della copertura in bilancio.

La convenienza economica avrebbe richiesto il confronto con le altre soluzioni gestionali, mediante comparazione di costi e benefici. Difetta qualsiasi analisi comparativa oggettiva, compreso il raffronto con la metodologia S.W.O.T.; le affermazioni sulla molteplicità degli affidamenti urgenti e sulla difficoltà della struttura interna restano prive di dati quantificati, pur presumibilmente in possesso dell’ente. Analogamente insoddisfacenti sono le asserzioni sull’efficacia, efficienza ed economicità, che difettano di elementi di dettaglio.

Il Collegio richiama l’insegnamento secondo cui la partecipazione societaria resta circoscritta a esigenze eccezionali e a un rapporto di indispensabilità o insostituibilità. Per le carenze riscontrate ai §§ A-B-C, rende parere negativo e riserva ogni ulteriore valutazione alle funzioni di controllo, anche ai sensi dell’art. 20 TUSP e dell’art. 148-bis TUEL. Dispone la trasmissione al sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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