Estinzione del giudizio contabile per rinuncia agli atti e riqualificazione della domanda di quota aggiuntiva di pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 55 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti, il ricorrente non può ottenere la riqualificazione giudiziale di una domanda che sia stata proposta in via amministrativa e poi azionata in giudizio sulla base di un titolo specifico, quale la quota aggiuntiva di pensione di cui all’art. 26 della legge n. 610/1952, quando tale riqualificazione introduca una domanda nuova, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. La rinuncia agli atti del giudizio, dichiarata dal difensore con l’assenso personale della parte e accettata dalla controparte che non abbia interesse alla prosecuzione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c. e dell’art. 306 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza a domanda dal 31 dicembre 2017, aveva proseguito l’attività lavorativa alle dipendenze di una società privata dal 1° febbraio 2018 al 16 marzo 2024. Al compimento del quinquennio dalla nuova assunzione, egli chiedeva all’I.N.P.S. il riconoscimento della parte aggiuntiva di pensione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 610 del 1952, invocando il diritto a vedere maggiorato il trattamento pensionistico già in godimento, a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS). L’istanza era rimasta senza riscontro, nonostante il sollecito e la successiva diffida ad adempiere, sicché l’interessato proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti.
L’I.N.P.S., costituitosi, eccepiva l’infondatezza della pretesa, osservando che la quota aggiuntiva di cui alla citata disposizione non costituisce un beneficio generalizzato per ogni attività lavorativa successiva al pensionamento, ma un peculiare meccanismo di valorizzazione del servizio prestato nell’ambito delle gestioni considerate dalla norma, in alternativa alla ricongiunzione. L’istituto evidenziava inoltre che, per i rapporti di lavoro instaurati dopo la pensione, l’ordinamento dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) contempla il diverso istituto del supplemento di pensione ex art. 7 della legge n. 155/1981, non azionabile nel caso di specie.
La Motivazione della Corte
All’udienza di discussione la difesa del ricorrente, contestando le deduzioni della controparte, invitava il giudice a riqualificare la domanda erroneamente introdotta, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. La difesa dell’Istituto si opponeva, rilevando che la domanda presentata in via amministrativa aveva ad oggetto esclusivamente la quota aggiuntiva di pensione prevista dall’art. 26 della legge n. 610/1952, con conseguente inammissibilità di ogni diversa qualificazione giudiziale, poiché introduirebbe una domanda nuova.
Sollecitato dal giudice a prendere posizione sulla prospettata questione di rito, il difensore del ricorrente dichiarava di voler rinunciare agli atti del giudizio, con l’assenso espresso della parte ricorrente, personalmente comparsa in udienza; la difesa dell’I.N.P.S. accettava la rinuncia, non avendo comunque interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Corte, rilevato che ricorrevano i presupposti di legge, dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., in combinato disposto con l’art. 306 c.p.c., stante la dichiarazione di rinuncia agli atti effettuata dal difensore, assentita dalla parte e accettata dalla controparte. In applicazione dell’art. 310, quarto comma, c.p.c., disponendo che le spese rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate, la Sezione ne pronunciava l’integrale compensazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 306 c.p.c. – Rinuncia agli atti del giudizio
- Art. 310 c.p.c. – Effetti dell'estinzione del processo