Assegno di vedovanza: ammissibile il ricorso senza diffida dopo il silenzio dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 92 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni previdenziali attivate ad istanza di parte, il ricorso è ammissibile anche in assenza della diffida a provvedere di cui all’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., quando l’ente sia rimasto inerte sull’istanza e siano decorsi i termini di conclusione del procedimento. La diffida preventiva è necessaria solo per i procedimenti di natura officiosa, nei quali manca la comunicazione di avvio e l’interessato non è informato dello stato dell’istruttoria. Il silenzio serbato dall’INPS sulla richiesta integra silenzio-rifiuto ai sensi dell’art. 7 legge n. 533/1973 e produce un provvedimento implicito immediatamente lesivo, impugnabile senza ulteriori oneri. Quanto al merito, il diritto all’assegno per il nucleo familiare al coniuge superstite presuppone il possesso del requisito sanitario, la cui prova grava sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.: la CTU non può supplire alle carenze istruttorie della parte né svolgere indagini esplorative.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione ai superstiti, ha chiesto all’INPS l’assegno per il nucleo familiare nella composizione unipersonale prevista dalla legge n. 153/1988, invocando i principi affermati dalla Cassazione n. 7668/1996 e deducendo una condizione di totale inabilità. L’istanza, presentata il 16 aprile 2024, è rimasta inevasa.

La ricorrente ha quindi agito davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’Istituto al pagamento degli arretrati dal 17 aprile 2019. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di diffida, contestato il requisito sanitario e dedotto la prescrizione. Nel corso del giudizio l’Istituto ha riconosciuto la prestazione dal 23 gennaio 2022, senza adesione della ricorrente alla cessazione della materia del contendere sulla decorrenza.

La Motivazione della Corte

Il giudice esamina anzitutto l’ammissibilità. L’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. sanziona con l’inammissibilità le domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa ovvero per le quali non sia trascorso il termine dalla notificazione di un formale atto di diffida. Secondo la tesi dell’Istituto, l’onere sarebbe sempre richiesto.

La Corte ricostruisce il quadro normativo e perviene a conclusione opposta. L’art. 2 legge n. 241/1990 impone alle amministrazioni il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso, sia che consegua a istanza sia che debba essere iniziato d’ufficio. L’art. 7 legge n. 533/1973 qualifica espressamente come silenzio-rifiuto il silenzio dell’istituto previdenziale protratto per 120 giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine, pur anteriore alla legge sul procedimento, è compatibile con la quasi totalità dei procedimenti previdenziali dell’ente.

Il Collegio valorizza la scelta del legislatore di concentrare i tempi di definizione dei procedimenti previdenziali, in ragione delle esigenze di sussistenza sottostanti. Richiama l’art. 10-bis legge n. 241/1990, che esclude il preavviso di rigetto per i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a istanza di parte, e l’art. 18, comma 3-bis, sull’autocertificazione dei requisiti. Da tale contesto deduce che il codice contabile non ha inteso aggiungere l’onere della diffida quando l’ente abbia avuto modo di provvedere sull’istanza.

Nel senso dell’immediata impugnabilità del silenzio si era già espressa la locale Sezione d’Appello (sent. 133/2022 e, in senso conforme, III Sez. d’Appello sent. 338/2022): formatosi il silenzio-rigetto, il provvedimento implicito è lesivo e l’ulteriore diffida sarebbe sostanzialmente inutile. La diffida preventiva resta necessaria solo per i procedimenti officiosi, nei quali l’assenza della comunicazione di avvio impedisce all’interessato di conoscere lo stato dell’istruttoria. Essendo l’istanza del 16 aprile 2024 inevasa e il ricorso depositato il 28 gennaio 2025, oltre i termini di conclusione, il ricorso è ammissibile.

Nel merito, la Corte procede al residuo nucleo di dissenso sulla decorrenza. L’art. 2, comma 8, d.l. n. 69/1988 consente la composizione unipersonale quando il titolare di pensione ai superstiti si trovi, per infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. La documentazione medica più risalente in atti è del 23 gennaio 2022: prima di tale data manca la prova del requisito sanitario.

L’istanza di CTU è respinta. Le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti al consulente: la consulenza non supplisce alle carenze istruttorie né serve a ricerche esplorative, ma valuta tecnicamente i dati già acquisiti. Il ricorso è quindi accolto solo in parte, con conferma dell’operato dell’INPS e compensazione delle spese per il parziale accoglimento e l’atteggiamento collaborativo dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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