Spese di giudizio e soccombenza virtuale nella cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 12 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, determinata dalla riliquidazione del trattamento pensionistico e dal pagamento degli arretrati in corso di giudizio, non priva il giudice del potere di regolare le spese processuali. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, l’Istituto previdenziale che abbia riconosciuto le ragioni del ricorrente solo dopo la notifica del ricorso è tenuto al rimborso delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. La circostanza che la pretesa sia stata soddisfatta in via amministrativa non elide l’onere di anticipazione sostenuto dalla parte attrice per ottenere tutela in sede giurisdizionale. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone, pertanto, la verifica della condotta processuale delle parti e della causa dell’intervenuto soddisfacimento.
Il Fatto
La ricorrente, già lavoratrice dipendente, aveva chiesto all’INPS il ricalcolo della pensione diretta di anzianità, assumendone l’erronea quantificazione, e la corresponsione degli arretrati. La domanda, dapprima proposta in via amministrativa, non aveva ricevuto riscontro e la pensionata si era quindi rivolta al Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Lombardia.
Nel corso del giudizio l’Istituto si è costituito rappresentando di avere liquidato i ratei richiesti e disposto il pagamento, con produzione documentale. All’udienza di discussione entrambe le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma con conclusioni divergenti sul regime delle spese: la ricorrente ne ha invocato la liquidazione secondo il principio della soccombenza virtuale, l’INPS la compensazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha rilevato che le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo pacifico che l’Istituto aveva riliquidato il trattamento pensionistico e corrisposto gli arretrati in senso conforme alla domanda giudiziale. L’accertamento di tale sopravvenienza ha quindi condotto alla relativa declaratoria.
Resta il nodo della regolazione delle spese processuali, che nella specie non segue automaticamente la cessazione della materia del contendere. Il giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale, che impone di verificare quale sarebbe stata la posizione delle parti se il giudizio fosse giunto alla decisione di merito.
Tale verifica, nella specie, conduce a ritenere l’INPS soccombente in senso virtuale: il riconoscimento delle ragioni attoree è avvenuto con ritardo e dopo la notifica del ricorso introduttivo. La condotta dell’Istituto ha quindi reso necessario l’accesso alla tutela giurisdizionale, con conseguente assoggettamento all’onere delle spese.
Il giudice ha pertanto condannato l’Istituto al rimborso delle spese di giudizio in favore di controparte, liquidate in via equitativa e con distrazione in favore del difensore antistatario, che le ha anticipate. La declaratoria di cessazione opera quindi come presupposto processuale della pronuncia sulle spese, ma non la preclude.
L’accoglimento della domanda di parte ricorrente sul punto esclude la compensazione invocata dall’Istituto resistente: una volta accertata la soccombenza virtuale, la compensazione avrebbe contraddetto la causa dell’intervenuto soddisfacimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.